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Provvedimento del 22 settembre 2011 [1846501]

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[doc. web n. 1846501]

Provvedimento del 22 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 342 del 22 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata l´8 giugno 2011 da Domenico Lucatuorto nei confronti di Let´s Bonus Italia S.r.l., con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale inviata al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso pervenuto il 27 luglio nei confronti di Let´s Bonus Italia S.r.l., con il quale Domenico Lucatuorto, nel sostenere di non aver ricevuto dalla società resistente alcun riscontro bensì ulteriori comunicazioni promozionali non sollecitate, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 luglio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax in data 2 settembre 2011 con la quale la resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha comunicato di aver cancellato i dati in questione dal proprio database;

VISTA la nota inviata via email il 5 settembre 2011 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito, ha ribadito la sola richiesta relativa alle spese del procedimento;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 130 del Codice, le comunicazioni effettuate mediante posta elettronica per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale necessitano del preventivo consenso dell´interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che la reperibilità in Internet di un indirizzo di posta elettronica non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l´invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;

RITENUTO, alla luce del riscontro fornito dalla resistente, di dover comunque dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Let´s Bonus Italia S.r.l., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Let´s Bonus Italia S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 22 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1846501
Data
22/09/11

Tipologie

Decisione su ricorso