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Provvedimento del 22 settembre 2011 [1846508]

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[doc. web n. 1846508]

Provvedimento del 22 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 343 del 22 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 6 luglio 2011, presentato da XY (rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi e Matteo Renzulli) nei confronti di Fondiaria Sai S.p.A., con il quale il ricorrente in relazione ad un furto verificatosi tra il 5 e il 6 giugno 2010 ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile di tutti i dati che lo riguardano detenuti dalla citata compagnia di assicurazioni, con particolare riferimento alle informazioni contenute in una perizia redatta da un fiduciario della società, nonché di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 luglio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 22 luglio 2011 con la quale la resistente, nel precisare di aver inizialmente "evitato di anticipare alla controparte gli elementi a fondamento della propria posizione difensiva nel giudizio di cui parte avversa aveva già preannunciato l´introduzione", ha dichiarato di aver "provveduto a riscontrare integralmente" le richieste del ricorrente, "venute meno tali esigenze" difensive;

VISTA la nota anticipata via email il 22 luglio 2011 con la quale il ricorrente, nel confermare di aver ricevuto tardivo ma "positivo riscontro" alla richiesta di accesso formulata, ha ribadito la sola richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO, in ragione dell´adeguato riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Fondiaria Sai S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Fondiaria Sai S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 22 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1846508
Data
22/09/11

Tipologie

Decisione su ricorso