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Provvedimento del 29 settembre 2011 [1846721]

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[doc. web n. 1846721]

Provvedimento del 29 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 349 del 29 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 6 luglio 2011, proposto nei confronti di Assicurazioni Generali S.p.A., con cui XY, a seguito di un incidente stradale, ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia redatta dal medico legale di fiducia della compagnia di assicurazioni; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 luglio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 25 luglio 2011 con la quale il titolare del trattamento, nel precisare di avere trasmesso copia della perizia medico legale richiesta già in data 27.10.2010 tramite "raccomandata restituita per compiuta giacenza" (di cui ha allegato copia), ha provveduto ad inviare nuovamente i dati personali richiesti;

VISTA la nota pervenuta via fax il 27 luglio 2011 con la quale il ricorrente, nel prendere atto della documentazione ricevuta, ha contestato l´affermazione di controparte secondo cui la relazione medico legale sarebbe stata precedentemente trasmessa tramite raccomandata e restituita al mittente per compiuta giacenza ed ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

VISTA la nota del 1° settembre 2011 con la quale la società di assicurazione ha ribadito quanto sostenuto nella nota del 25 luglio 2011 precisando di avere già allegato copia della raccomandata a/r restituita per compiuta giacenza e inoltrata all´indirizzo indicato dall´interessato;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alla richiesta di accesso dell´interessato, rispedendo allo stesso, dopo la presentazione del ricorso, le informazioni già inoltrate dopo la ricezione del primo interpello;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti in ragione della sequenza di rapporti intercorsi fra le parti prima e dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 29 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1846721
Data
29/09/11

Tipologie

Decisione su ricorso