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Provvedimento del 29 settembre 2011 [1846742]

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[doc. web n. 1846742]

Provvedimento del 29 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 351 del 29 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l’istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 27 maggio 2011 da Domenico Lucatuorto nei confronti Ca.Mar. S.r.l., con la quale l’interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale inviata al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto di avere conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l’origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell’eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente si è altresì opposto all’ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso pervenuto il 28 giugno 2011 nei confronti di Ca.Mar. S.r.l., con il quale Domenico Lucatuorto, nel sostenere di aver ricevuto dalla società resistente un riscontro inidoneo, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 1° luglio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax in data 20 luglio 2011 con la quale la società resistente, dopo avere affermato di aver "provveduto a disabilitare dai propri archivi l’indirizzo di posta elettronica del ricorrente appena ricevuta la e-mail con la richiesta di cancellazione", ha altresì chiarito che "il primo riferimento all’indirizzo e-mail dell´interessato risulta risalire all’anno 2007 quando lo stesso o qualcuno in nome e per suo conto ha richiesto un preventivo presso una delle nostre strutture";

VISTA la nota pervenuta via fax il 27 luglio 2011 con la quale il ricorrente, nel ritenere non esaustivo il riscontro ottenuto, ha ribadito le diverse istanze formulate ai sensi dell’art. 7 del Codice;

VISTA la nota anticipata via mail il 7 settembre 2011 con la quale la società resistente (rappresentata e difesa dagli avv.ti. Annalisa Cancro e Francesco Amato), nel fornire riscontro alle richieste del ricorrente ha precisato, tra l’altro, che l’indirizzo "e-mail del ricorrente non è mai stato diffuso o comunicato ad altri soggetti" ribadendo altresì l’avvenuta immediata cancellazione dei dati medesimi;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito adeguato riscontro alle richieste dell’interessato, integrando dopo la presentazione del ricorso le indicazioni fornite in sede di risposta all’interpello preventivo;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Ca.Mar. S.r.l., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Ca.Mar. S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 29 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1846742
Data
29/09/11

Tipologie

Decisione su ricorso