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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. - 15 giugno 2011 [1846762]

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[doc. web n. 1846762]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. - 15 giugno 2011

Registro deli provvedimenti
n. 233 del 15 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto predisposto dalla Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 30 luglio 2009 nei confronti di Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A., con sede in Taranto, Via della Croce n. 62, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Nucleo, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 14332/53969 del 23 giugno 2009), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 30 luglio 2009 dai quali è risultato che la società effettua una raccolta di dati personali (tra cui nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono e città) tramite il form presente sulla pagina web "Segnalazioni" del sito Internet www.amiutaranto.it. La compilazione del form da parte degli utenti genera l´invio di una e-mail ricevuta all´indirizzo di posta elettronica info@amiutaranto.it. A fronte della raccolta dati effettuata dalla società, non è fornita alcuna informativa agli utenti ai sensi dell´art. 13 del Codice, ma è presente in calce al form di raccolta dati la dicitura "I vostri dati personali saranno trattati ai sensi della legge n. 675 del 1996";

VISTO il verbale del 30 luglio 2009 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha dichiarato che l´assenza di una idonea informativa in calce al form di raccolta dati sul sito Internet della società è da considerarsi una mancanza dovuta alla situazione transitoria in cui si trova l´azienda da un punto di vista organizzativo e societario, che ha inciso anche sulla struttura del sito web, che all´epoca dell´accertamento era in una fase di restyling. In ogni caso, la società ha fatto presente che in calce al predetto form era inserito il riferimento alla legge n. 675/1996, che rivela la buona fede rispetto all´omissione sanzionata e l´intenzione di assicurare all´utente la tutela dei suoi dati personali. La società, inoltre, nelle sue memorie difensive ha fatto presente che l´inserimento dei dati nel form da parte degli utenti corrisponde ad una precisa volontà degli stessi di ottenere un riscontro alle proprie segnalazioni e che, pertanto, una volta conclusa la procedura di riscontro i dati vengono cancellati;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione per omessa informativa. Il riferimento normativo posto in calce al form di raccolta dati non soddisfa il requisito dell´art. 13 del Codice, il quale individua una serie di elementi di cui l´interessato deve venire a conoscenza prima che abbiano inizio le operazioni relative al trattamento dei propri dati. Tale assunto rileva a prescindere dalla circostanza che i dati siano conferiti dagli interessati spontaneamente al fine di ottenere un riscontro alle proprie richieste;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici se valutata in relazione all´entità del pregiudizio o del pericolo, alle modalità concrete della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere favorevolmente apprezzato il comportamento della società che ha proceduto prontamente all´effettuazione dell´adempimento in precedenza omesso;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, invece, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, deve essere valutato in termini di riduzione della sanzione il rilievo che la società, appartenente alla categoria delle medie imprese, ha conseguito una perdita di esercizio per l´anno 2008;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, considerata di gravità medio-bassa in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 9.000,00 (novemila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

all´Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A., con sede in Taranto, Via della Croce n. 62, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 9.000,00 (novemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 9.000,00 (novemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 15 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1846762
Data
15/06/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca