g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 29 settembre 2011 [1849487]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1849487]

Provvedimento del 29 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 348 del 29 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 30 maggio 2011 nei confronti di Tiscali S.p.A. e Wind telecomunicazioni S.p.A. con il quale XY, a seguito di una difficoltosa "migrazione con portabilità del numero" della propria utenza telefonica fissa da un operatore telefonico all´altro, ha ribadito le istanze già precedentemente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali volte a ottenere da entrambe le società la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano relativi ai contratti stipulati, all´operazione di "migrazione" e al traffico telefonico dalla data di attivazione dei servizi richiesti; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 giugno 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente nonché la successiva nota del 28 luglio 2011 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione del ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 30 giugno 2011 con cui Tiscali S.p.A., nel rappresentare l´esistenza di una posizione contabile ancora aperta nei confronti del ricorrente, ha fornito le informazioni relative al contratto stipulato con il ricorrente, alla procedura di "migrazione" e i dati relativi al traffico telefonico uscente degli ultimi sei mesi; rilevato che la società ha altresì dichiarato di non detenere i dati relativi alle chiamate ricevute "poiché queste ultime si riversano direttamente sulla rete di Telecom Italia" alla luce del servizio reso;

VISTE le note inviate via fax il 30 giugno e il 6 luglio 2011 con cui Wind telecomunicazioni S.p.A. ha fornito riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente, comunicando i dati relativi al contratto stipulato e all´operazione di migrazione effettuata;

VISTE le note del 1° luglio e del 6 luglio 2011 con cui il ricorrente ha lamentato la parzialità del riscontro ottenuto da Tiscali S.p.A. e ha ribadito di voler accedere ai dati relativi al traffico uscente connessi agli importi addebitatigli dalla società;

VISTA la nota pervenuta via fax il 26 agosto 2011 con la quale Tiscali S.p.A. ha ribadito quanto già comunicato e, pur nel dichiararsi disponibile a fornire i dati di traffico uscente, ha rappresentato di non ritenere di poter accogliere tale richiesta con riferimento al periodo antecedente i sei mesi poiché tale richiesta non è finalizzata alla difesa in un procedimento penale, essendo legata a contestazioni di natura contabile;

VISTE le note del 12 settembre 2011 con le quali il ricorrente, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto dei riscontri ottenuti, ha contestato alcune "incongruenze" nelle ricostruzioni effettuate dai due operatori telefonici rispetto all´operazione di migrazione effettuata e ha ribadito, esclusivamente nei confronti di Tiscali S.p.A., la richiesta avanzata di accedere ai dati relativi al traffico telefonico uscente per verificare le "somme asseritamente dovute" alla stessa; rilevato che il ricorrente ha ribadito anche la richiesta di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO che ai sensi dell´art. 123 del Codice il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione è consentito al fornitore, "a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l´ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale";

RILEVATO che, nel caso di specie, Tiscali S.p.A. risulta trattare ancora per finalità di fatturazione i dati relativi al traffico telefonico uscente dall´utenza telefonica fissa del ricorrente, anche con riferimento a periodi antecedenti i sei mesi, alla luce della contestazione in essere relativa a somme che la società ritiene dovute e non pagate;

RITENUTO che il ricorrente, ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha diritto di accedere a tutti i dati relativi al traffico telefonico uscente attualmente trattati dalla società per finalità di fatturazione in relazione alla pretesa di pagamento oggetto della contestazione, indipendentemente dai tempi previsti  dall´art. 132 per l´accesso ai dati per finalità di accertamento e repressione dei reati, e ritenuto pertanto di dover ordinare alla medesima società di comunicare al ricorrente tutti i dati di traffico trattati per la pretesa di pagamento in questione entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento; ritenuto che, entro il medesimo termine, la società dovrà dare conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

RILEVATO che entrambe le società resistenti hanno invece fornito un sufficiente riscontro in ordine alle altre richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7, comma 1, del Codice e ritenuto di dover dichiarare, per questa parte, non luogo a provvedere nei confronti di entrambe ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Tiscali S.p.A, stante la parzialità del riscontro, nella misura di euro 300, e a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di 200 euro;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso nei confronti di Tiscali S.p.A. e ordina alla stessa di comunicare al ricorrente tutti i dati di traffico trattati per la pretesa di pagamento oggetto di contestazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento e di dare conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere nei confronti di entrambe le resistenti in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Tiscali S.p.A. e di 200 euro a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., le quali dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 29 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1849487
Data
29/09/11

Tipologie

Decisione su ricorso