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Ordinanza di ingiunzione nei confronti dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati (AOSGM) - 24 giugno 2011 [1849513]

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[doc. web n. 1849513]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti dell´Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati (AOSGM)  - 24 giugno 2011

Registro deli provvedimenti
n. 249 del 24 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 1075/53969 datata 20 gennaio 2009) e su specifica delega di questa Autorità (n. 1083/53969 del 20 gennaio 2009), ha svolto, nei confronti dell´Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati (AOSGM), con sede in Avellino, Contrada Amoretta n. 68, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 27 maggio 2009, dai quali è risultato che l´azienda effettua, tra l´altro, un trattamento di dati personali idonei a rilevare lo stato di salute dei pazienti (interessati) anche con l´ausilio di strumenti elettronici, senza avere: provveduto a redigere e quindi aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) dei dati personali, impartito specifiche istruzioni ai responsabili e incaricati del trattamento dei dati personali loro affidati, aggiornato l´elenco completo degli incaricati contenuto nella delibera n. 647 del 26 aprile 2000, omettendo di adottare le misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice;

VISTO il verbale datato 30 giugno 2009 con cui è stata contestata alla predetta azienda la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2 bis, in relazione all´art. 33 del Codice informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che l´azienda non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita);

CONSIDERATO che le prescrizioni impartite con il provvedimento datato 12 marzo 2010 al legale rappresentante pro tempore dell´ Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati dall´Ufficio del Garante sono state prontamente adempiute e si è altresì provveduto, nei termini previsti, al pagamento del quarto del massimo della sanzione prevista per la violazione amministrativa, in applicazione di quanto disciplinato dall´art. 169, comma 2, del Codice;

RILEVATO che l´azienda ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) omettendo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con la legge 20 novembre 2009 n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) la gravità della violazione deve essere valutata tenendo conto dell´apprezzabile entità del potenziale pregiudizio o del pericolo poiché è stata posta in essere nell´ambito di un´azienda sanitaria;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere valutata positivamente la tempestività dell´azienda nell´adempiere alle prescrizioni impartite dal Garante in ordine all´adozione delle misure minime di sicurezza;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, la violazione non risulta connotata da elementi specifici;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 20.000,00 (ventimila), sia in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, sia alla luce delle modifiche apportate all´apparato sanzionatorio del Codice con legge 20 novembre 2009, n. 166;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

all´Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati (AOSGM), con sede in Avellino, Contrada Amoretta n. 68, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 24 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli