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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana S.p.A. - 21 aprile 2011 [1849526]

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[doc. web n. 1849526]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda Trasporti per l´Area Metropolitana S.p.A.  - 21 aprile 2011

Registro deli provvedimenti
n. 159 del 21 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto predisposto dalla Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 13 marzo 2009 nei confronti dell´Azienda Trasporti per l´Area Metropolitana S.p.A. (di seguito "ATAM") con sede legale in Reggio Calabria, Via Foro Boario snc, in persona del legale appresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Nucleo, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 1073/53969 datata 20 gennaio 2009), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 24 febbraio 2009 dai quali è risultato che la società effettua una raccolta di dati personali (tra cui nome, cognome, numero di telefono, città e indirizzo e-mail) tramite un ulteriore form, presente sul sito Internet www.atam.rc.it, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice. Sullo stesso sito Internet, inoltre, è stata riscontrata la presenza di un form finalizzato all´invio di curricula, nel quale erano richiesti numerosi dati personali, tra cui l´appartenenza a categoria protetta, a fronte del quale si rilevava la mancanza di un´idonea informativa, ma solo la richiesta di consenso;

VISTO il verbale del 13 marzo 2009 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha dichiarato che il numero dei curricula pervenuti attraverso il form era irrilevante e che, in ogni caso, da alcuni mesi non ne pervenivano più. L´informativa presente sul relativo form, inoltre, doveva considerarsi idonea allo scopo perché, pur richiamando la legge n. 675/1996 e non l´attuale disciplina, era in grado di fornire un´adeguata tutela ai soggetti che ne facevano uso. Per quanto concerne, invece, il form usato per fornire informazioni agli utenti la società ha dichiarato che l´unico dato obbligatorio richiesto era l´indirizzo di posta elettronica e che "tale dato non era abbinato all´anagrafica dell´utente e quindi non dava la possibilità di identificare una persona, né tantomeno risulta annoverato tra le diverse tipologie di dato personale fornite dal Codice";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione per omessa informativa. Diversamente da quanto sostenuto dalla parte, infatti, la formula posta in calce al form di raccolta dei curricula deve considerarsi inidonea, non tanto perché richiama la vecchia disciplina in tema di tutela dei dati personali, quanto per la mancanza di tutti gli elementi richiesti dall´art. 13 del Codice, limitandosi solo a raccogliere il consenso degli interessati. Pertanto, tale formula deve essere giudicata inidonea rispetto alla funzione di tutela degli interessati a nulla rilevando il fatto che i dati raccolti siano pochi o risalenti nel tempo. Quanto al form predisposto per raccogliere informazioni dagli utenti, questo sostanzia il requisito della raccolta dei dati personali che, a norma dell´art. 4, comma 1, lett. a), del Codice costituisce un trattamento sottoposto all´obbligo dell´informativa. Asserire che l´unico dato obbligatorio di cui è richiesto l´inserimento è l´indirizzo e-mail non esime il titolare del trattamento dall´obbligo di fornire l´informativa, perché l´indirizzo di posta elettronica rientra nella nozione di dato personale ex art. 4, comma 1, lett. b) del Codice, in quanto identifica o rende identificabile anche indirettamente la persona a cui si riferisce;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici se valutata in relazione all´entità del pregiudizio o del pericolo, alle modalità concrete della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, va osservato che la società ha posto in essere modifiche tese ad eliminare le conseguenze della violazione;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, non si rilevano elementi specifici idonei ad incidere sulla quantificazione della sanzione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a Azienda Trasporti per l´Area Metropolitana S.p.A. con sede legale in Reggio Calabria, Via Foro Boario n. 2, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 21 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1849526
Data
21/04/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca