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Provvedimento del 4 ottobre 2011 [1851013]

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[doc. web n. 1851013]

Provvedimento del 4 ottobre 2011

Registro deli provvedimenti
n. 360 del 4 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 21 giugno 2011 nei confronti di Toscana Assicura s.r.l. con il quale Marco Malatesta, rappresentato e difeso dall´avv. Marzia Sanzò, dopo aver ricevuto un messaggio promozionale non sollecitato al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto alla società resistente di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione dei dati medesimi in forma intelligibile e di conoscere l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare, nonché del responsabile del trattamento e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati; il ricorrente ha chiesto inoltre, opponendosi all´ulteriore trattamento per finalità commerciali, la cancellazione dei dati che lo riguardano, sollecitando altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 giugno 2011  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, inviata via fax in data 11 luglio 2011, con cui la società resistente ha fornito riscontro alle richieste avanzate, precisando di aver rinvenuto l´indirizzo e-mail del ricorrente sull´elenco telefonico e di non averlo "né registrato né archiviato" e neanche più utilizzato per l´invio di materiale pubblicitario; visto che la resistente ha precisato di aver effettuato gli invii all´interessato e ad altri soggetti nell´erroneo convincimento della liceità di tale attività di marketing ma di avere ora bloccato ogni comunicazione indesiderata "allo stesso sig. Malatesta e […] ad altri soggetti";

VISTA la nota datata 20 settembre 2011, con cui il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito dalla controparte, ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso alla luce del sufficiente riscontro fornito dalla società resistente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Toscana Assicura s.r.l., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Toscana Assicura s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 4 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1851013
Data
04/10/11

Tipologie

Decisione su ricorso