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Provvedimento del 4 ottobre 2011 [1851019]

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[doc. web n. 1851019]

Provvedimento del 4 ottobre 2011

Registro deli provvedimenti
n. 361 del 4 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 20 giugno 2011 nei confronti di Banca Carige S.p.A. con il quale  XY (rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Manzon) ha ribadito la richiesta – formulata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano, relativi al ritardato pagamento di alcune rate di un mutuo ipotecario contratto con il predetto istituto bancario, dagli archivi dei sistemi di informazione creditizia cui tali dati erano stati comunicati; la ricorrente, nel rappresentare di avere comunque provveduto ad effettuare l´estinzione anticipata del predetto mutuo nel luglio 2010, ha eccepito l´illegittimità del trattamento posto in essere lamentando la mancata ricezione del preavviso circa l´imminente segnalazione dei dati ai  sistemi di informazioni creditizie, previsto dall´art. 4, comma 7 del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 luglio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota datata 23 giugno 2011, con la quale l´istituto bancario resistente, nel rappresentare la legittimità del trattamento eseguito, ha in primo luogo evidenziato che il finanziamento stipulato dalla ricorrente "il 4 novembre 2007 ha rilevato costanti e rilevanti ritardi nei pagamenti delle rate già a far data dal 2008 e ciò le è sempre stato evidenziato tramite gli avvisi di scadenza delle rate (…) e, in ultimo, c0n lettera del 4 marzo 2010, coimpiegata in copia, che è ritornata alla filiale per compiuta giacenza"; visto altresì che la resistente ha  allegato copia di una lettera raccomandata del dicembre 2008 con la quale l´interessata veniva informata "dell´imminente segnalazione al sistema di informazioni creditizie Eurisc gestito da Crif s.p.a. (…)", precisando altresì che "nessuna sofferenza è presente sul predetto sistema (…)" e che "la segnalazione riguarda solo il ritardo, fino ad un massimo di 8, nel pagamento delle rate" con ciò evidenziando che "non si rilevano i presupposti per procedere alla cancellazione dei dati negativi segnalati" (i quali verranno automaticamente cancellati, nel rispetto delle norme del codice deontologico, trascorsi 24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, che è stata correttamente evidenziata);

VISTA la nota pervenuta via fax il 25 luglio 2011 con la quale la ricorrente, oltre ad eccepire di non avere mai ricevuto la raccomandata del 10 dicembre 2008, ha sottolineato come la stessa non possa rappresentare una "tempestiva comunicazione ai sensi dell´art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta (…) per ritardi nei pagamenti verificatisi a mesi di distanza", segnalati in Crif dall´agosto 2009 alla data di estinzione del mutuo (ai quali si fa riferimento nella nota del 4 marzo 2010 di cui la resistente ha allegato copia);

VISTA la nota datata 26 luglio 2011 e la successiva comunicazione del 17 agosto 2011 con la quale la banca resistente, nel ribadire la legittimità del trattamento eseguito, ha affermato che con il preavviso del 10 dicembre 2008 (inviato tramite a/r che "non risulta ritornata inesitata") l´interessata "è stata avvisata dell´imminente segnalazione a Crif S.p.a. in caso di mancato pagamento, entro dicembre 2008, della rata al 30 novembre 2008 ed è stata anche informata che qualsiasi successivo ritardo ne avrebbe comportato la segnalazione in conformità a quanto previsto dall´art. 4, comma 6, del Codice di deontologia e buona condotta (…)";

RILEVATO che l´attuale codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti non impone al partecipante di adottare forme particolari per fornire all´interessato l´avviso di imminente segnalazione; atteso, altresì, che una copia di tale comunicazione (inviata a mezzo raccomandata) è stata regolarmente prodotta dalla resistente;

RILEVATO inoltre che, alla luce della documentazione in atti, la conservazione dei dati, comunicati da Banca Carige S.p.a., nei sistemi di informazione creditizia non risulta posta in essere in violazione di legge tenuto conto del fatto che, nel caso in esame, non risulta ancora decorso il termine di cui all´art. 6, comma 2, lett. b), del codice di deontologia il quale prevede che le informazioni di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, superiori a due rate o mesi, successivamente regolarizzati, possono essere conservate non oltre ventiquattro mesi dalla data di registrazione della predetta regolarizzazione (avvenuta il 28 luglio 2010);

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei predetti dati;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 4 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1851019
Data
04/10/11

Tipologie

Decisione su ricorso