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Provvedimento del 4 ottobre 2011 [1851029]

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[doc. web n. 1851029]

Provvedimento del 4 ottobre 2011

Registro deli provvedimenti
n. 362 del 4 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 15 maggio 2011 da Pier Luigi Maria Lucatuorto nei confronti di Axot s.r.l., con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale inviata al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso pervenuto il 28 giugno 2011 nei confronti di Axot s.r.l., con il quale Pier Luigi Maria Lucatuorto, nel sostenere di non aver ricevuto dalla società resistente alcun riscontro, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° luglio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE le note pervenute via fax in data 19 e 22 luglio 2011 con le quali la resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha dichiarato che i dati del ricorrente erano stati raccolti "mediante compilazione degli appositi campi" contenuti sul sito internet "www.gullivertown.com" di cui la resistente era fornitore per conto della società Gullivertown s.r.l.; rilevato che la resistente ha comunicato che i dati personali relativi al ricorrente sono stati cancellati dai propri archivi e da quelli di Gullivertown s.r.l.;

VISTE le note inviate via email il 20 luglio e il 22 luglio 2011 con cui il ricorrente, nel contestare la comunicazione dei dati che lo riguardano da Gullivertown s.r.l. ad Axot s.r.l. ritenendola illecita, ha ribadito le richieste avanzate con il ricorso ritenendo insufficiente il riscontro fornito;

VISTE le note del 22 luglio e del 12 settembre 2011 con le quali la resistente ha indicato i dati detenuti prima della cancellazione e ha dichiarato che gli stessi non erano stati comunicati dalle due società a terzi;

RILEVATO che, mediante l´inoltro di una comunicazione di tipo promozionale relativa alla propria attività, la resistente ha trattato i dati personali in qualità di titolare del trattamento e che pertanto, nei suoi confronti, il ricorrente era legittimato ad esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice con interpello preventivo e con ricorso ex artt. 145 e s. del Codice;

RILEVATO che, nel corso del procedimento, la società ha fornito riscontro alle istanze avanzate dal ricorrente e ha, in particolare, dichiarato di aver cancellato i dati personali che lo riguardano dai propri archivi;

RITENUTO, alla luce del riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Axot s.r.l., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Axot s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 4 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1851029
Data
04/10/11

Tipologie

Decisione su ricorso