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Provvedimento dell'11 ottobre 2011 [1851456]

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[doc. web n. 1851456]

Provvedimento dell´11 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 371 dell´11 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 23 maggio 2011 presentato da Franco Botta (in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Radio Centrale Radiodiffusione Privata s.r.l.) nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.A., con il quale il ricorrente, in relazione alla ricezione all´utenza di telefonia mobile allo stesso intestata (con numero "340….") di diversi sms non sollecitati, aventi carattere promozionale, ribadendo le istanze già precedentemente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si è opposto al trattamento dei dati che lo riguardano (e/o che riguardano la citata società dallo stesso rappresentata) a fini commerciali e promozionali, sollecitandone a tale fine la cancellazione e chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 maggio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 6 luglio 2011 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;

VISTE le note, datate 15 e 16 giugno 2011, con cui la società resistente, nello scusarsi per il ritardo nel fornire riscontro al ricorrente, ha, tra l´altro, rappresentato che "l´utenza cellulare 340...." non risulta censita negli archivi della società e di non poter pertanto dar seguito alle richieste formulate dall´interessato, "salvo l´ulteriore presa d´atto" che il ricorrente non desidera "ricevere (…) comunicazioni pubblicitarie di sorta";

VISTA la nota, anticipata via fax il 21 giugno 2011, con cui il ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatto del riscontro ricevuto, ha fornito copia della "fotografia del (…) telefono cellulare da cui si evince: data e numero mittente nonché testo pubblicitario", sottolineando come la data di ricezione sia "di molto successiva alla diffida fatta a Santander (…)"; vista, altresì, la nota inviata via fax il 19 settembre 2011 con la quale il ricorrente ha comunicato di continuare a ricevere dalla resistente dal numero "342…." messaggi promozionali non sollecitati al diverso "numero di cellulare intestato a Radio Centrale in uso all´amministratore Franco Botta 334…." ;

VISTE le email datate 11 luglio 2011 e 5 ottobre 2011, con cui Santander Consumer bank S.p.A., in replica alle comunicazioni del ricorrente, nel precisare che il menzionato "numero destinatario 334….." corrisponde "a un diverso cliente di Santander, tale ….", nonché che "tale utenza mobile è diversa da quella indicata nell´interpello preventivo (340….)", ha comunque preso "atto delle dichiarazioni del ricorrente, assumendo misure idonee a impedire la ricezione da parte sua di (…) sms pubblicitari (…)", riservandosi "di verificare l´appartenenza del numero (…)" di telefonia mobile indicato dal ricorrente nella citata nota del 19 settembre 2011;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito riscontro alle richieste dell´interessato, seppur successivamente alla presentazione del ricorso, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice) di non trattare più in futuro i dati che riguardano il ricorrente (e la società di cui lo stesso è legale rappresentante) per finalità promozionali: ciò con particolare riguardo alle numerazioni evidenziate nel corso dell´istruttoria del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Santander Consumer Bank S.p.A., nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento ponendoli nella misura di euro 300 a carico di Santander Consumer Bank S.p.A., previa compensazione della residua parte per giusti motivi, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 11 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1851456
Data
11/10/11

Tipologie

Decisione su ricorso