g-docweb-display Portlet

Parere al Ministero dell'economia e delle finanze sulle linee di indirizzo in materia di misure regionali di compartecipazione alla spesa sanitari...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1851679]

Parere al Ministero dell´economia e delle finanze sulle linee di indirizzo in materia di misure regionali di compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce di reddito  - 26 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 406 del 26 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´economia e delle finanze;

Visto l´art. 154 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il Ministero dell´economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di linee di indirizzo in materia di misure regionali di compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce di reddito.

Tali linee di indirizzo sono funzionali all´attuazione del disposto di cui all´articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, nella parte in cui ha ripristinato l´efficacia dell´articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni), contestualmente disponendo la cessazione dell´efficacia delle vigenti disposizioni in materia (art. 61, comma 19, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133).

Le norme la cui efficacia è stata ripristinata prevedono, da un lato, una quota di compartecipazione di dieci euro a carico degli assistiti non esentati sulle ricette per l´assistenza specialistica ambulatoriale (art.1, comma 796, lettera p), primo periodo, l. n. 296/2006) e, dall´altra, la possibilità, per le regioni, di prevedere misure diverse dalla suddetta quota fissa di compartecipazione (art.1, comma 796, lettera p-bis, l. n. 296/2006) con le seguenti modalità alternative:

a) le regioni possono adottare misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie diverse rispetto a quelle di cui al primo periodo della lettera p), purchè ne sia certificata l´equivalenza sotto il profilo dell´equilibrio economico-finanziario e dell´appropriatezza da parte del competente organismo (Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all´articolo 12 dell´intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005) (art.1, comma 796, lettera p-bis), n. 1);

b) le regioni possono, in alternativa, sottoscrivere un accordo con il Ministero dell´economia e delle finanze e con il Ministero della salute, ai fini della definizione di misure di partecipazione equivalenti "sotto il profilo del mantenimento dell´equilibrio economico-finanziario e del controllo dell´appropriatezza" (art. 1, comma 796, lettera p-bis), n. 2).

RILEVATO

Le linee di indirizzo saranno quindi utilizzate dall´Amministrazione richiedente il parere, sia ai fini dell´accordo di cui alla lettera p-bis), n. 2, sia ai fini della valutazione che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti dovrà effettuare ai sensi del numero 1) della medesima lettera p-bis).

In entrambi i casi, infatti, nell´ambito della valutazione di equivalenza sotto il profilo economico-finanziario, si tiene conto anche dei procedimenti adottati in sede regionale al fine di realizzare le misure alternative proposte, tra i quali assumono particolare rilievo le procedure tese all´accertamento della condizione reddituale dell´assistito. In proposito – anche sulla base di quanto riferito dall´Amministrazione richiedente il parere - talune regioni che intendono introdurre misure alternative alla quota di compartecipazione fissa alla spesa sanitaria hanno previsto di applicare una pluralità di quote di compartecipazione, proporzionali alla fascia reddituale cui sia riconducibile l´assistito.

Pertanto, l´Amministrazione intende prevedere lo specifico impegno delle regioni all´attivazione dei "necessari procedimenti di verifica del diritto da parte dell´assistito al pagamento del ticket in relazione alla fascia di reddito, in conformità con quanto previsto a livello nazionale dal decreto interministeriale 11 dicembre 2009", in materia di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria, sul quale il Garante ha, a suo tempo, reso parere (parere dell´8 aprile 2009).

Il Sistema tessera sanitaria provvederà pertanto – secondo le modalità descritte dall´articolo 1, comma 3, del citato decreto interministeriale – a rendere disponibili alle aziende sanitarie locali e ai medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale il codice regionale teso a identificare (non in chiaro) la fascia di reddito di appartenenza di ogni assistito,  alla stregua di quanto previsto dall´articolo 50 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008.

Ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta che non dispongano di collegamenti telematici, l´azienda sanitaria locale competente fornirà – secondo quanto previsto dall´articolo 1, comma 4, del citato decreto 11 dicembre 2009 e in via transitoria – su supporto cartaceo o magnetico il suddetto codice regionale.

In conformità a quanto previsto dall´articolo 1, commi 5 e 8 del citato decreto interministeriale, il medico, nel compilare la prescrizione medica, vi riporterà l´eventuale codice regionale indicativo della fascia di reddito ai fini del pagamento del ticket regionale, annullando invece la casella contrassegnata con la lettera "N" – riportata sulla medesima prescrizione - nel caso in cui l´interessato abbia diritto all´esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

Gli assistiti che intendano, invece, avvalersi della possibilità di pagare i ticket regionali con modalità difformi da quelle sinora descritte richiederanno all´azienda sanitaria locale di competenza il certificato nominativo provvisorio che riporta il codice regionale da apporre sulla prescrizione (art. 1, comma 6, del citato decreto del 2009).

In conclusione, ai sensi dell´articolo 1, comma 9, del medesimo decreto, le strutture erogatrici prestazioni sanitarie applicheranno il ticket previsto unicamente sulla base del codice regionale indicato sulla ricetta e non, invece, sulla base della dichiarazione dell´interessato o di un suo familiare (prevista invece dall´articolo 8, comma 16, della legge 1993, n. 537).

CONSIDERATO

Il parere è reso su di una versione delle linee di indirizzo che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni suggeriti dall´Ufficio del Garante ai competenti uffici dei Ministeri dell´Economia e della finanze e della Salute, nonché di alcune regioni, nel corso di riunioni e contatti informali, volti a rendere sotto ogni profilo effettivo il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati rispetto ai trattamenti in questione.

Va infatti considerato che sono pervenute numerose segnalazioni al Garante con le quali è stato lamentato che alcune regioni, per accertare la condizione reddituale o comunque di esenzione dei cittadini, richiedono agli utenti apposite autocertificazioni sulla fascia di reddito di appartenenza, ai fini dell´applicazione del ticket, con modalità tali da non garantire la riservatezza degli interessati.

Le linee di indirizzo prospettate dal Ministero, invece, recependo le indicazioni rese dall´Ufficio, appaiono conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, come può evincersi dalle considerazioni che seguono.

In primo luogo e sotto il profilo metodologico, le linee di indirizzo che l´Amministrazione adotterà rappresenteranno uno specifico parametro valutativo ai fini dell´accertamento di equivalenza economico-finanziaria delle misure regionali proposte. Accertamento che, quindi, terrà conto anche delle implicazioni che le procedure di rilevazione della condizione reddituale dell´assistito hanno in ordine al diritto alla protezione dei dati personali degli interessati. Inserendo all´interno della valutazione di ordine economico-finanziario anche la dimensione inerente la protezione dei dati personali degli assititi, si garantisce pertanto uno standard omogeneo di tutela di tale diritto fondamentale ai cittadini di ciascuna regione.

In secondo luogo e con riferimento ai profili di merito, l´odierno provvedimento prevede le medesime garanzie per il diritto alla protezione dei dati personali degli assistiti già sancite dal citato decreto 11 dicembre 2009, connesse essenzialmente all´indicazione sulla ricetta di un codice idoneo a non rivelare la condizione reddituale (o comunque di esenzione) dell´assistito.

La sola differenza sostanziale rispetto al sistema disciplinato dal citato decreto del 2009 consiste nella previsione di più categorie di assistiti, rispetto alle sole due oggi previste, determinate in ragione delle fasce reddituali di appartenenza individuate da ciascuna regione e corrispondenti ciascuna a un diverso contributo dovuto dall´assistito a titolo di pagamento della prestazione sanitaria.

Il Garante non ha pertanto osservazioni da formulare in ordine ai profili di propria competenza.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di linee di indirizzo del Ministero dell´economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in materia di misure regionali di compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce di reddito.

Roma, 26 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli