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Provvedimento dell'11 ottobre 2011 [1851820]

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[doc. web n. 1851820]

Provvedimento dell´11 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 372 dell´11 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 26 maggio 2011, presentato nei confronti di Banca Carime S.p.A., con il quale Vincenzo Crupi, in qualità di erede del padre defunto, deceduto in data 26 giugno 2010, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius contenuti nella documentazione contrattuale e contabile riferita a "conti correnti, titoli, libretti di risparmio, cassette di sicurezza e rapporti, nessuno escluso, intestati al de cuius", con particolare riguardo agli estratti conto e alle operazioni effettuate sul conto corrente n. 0080(…) di cui il de cuius era cointestatario, a decorrere dalla data di apertura del conto medesimo (novembre 1994) fino alla data del decesso (giugno 2010); ciò al fine di ricostruire l´asse ereditario e tutelare i diritti successori eventualmente lesi; il ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 maggio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 21 luglio 2011 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 20 giugno 2011 con la quale la banca resistente, nel precisare di avere "già comunicato e/o consegnato al ricorrente" parte della documentazione richiesta con alcune note trasmesse nel corso del 2010 (delle quali ha allegato copia), ha fornito ulteriori riscontri riservandosi altresì di provvedere a trasmettere l´ulteriore documentazione, già richiesta all´Agenzia centrale di Vibo Valentia, ma che al momento "non è stata rinvenuta"; visto che la resistente ha altresì affermato che per quanto attiene "gli estratti conto afferenti al periodo  1994-31.5.2000", gli stessi "non sono stati rinvenuti essendo ormai decorsi i termini previsti per la conservazione obbligatoria";

VISTE le note datate 7 luglio e 23 agosto 2011 con le quali il ricorrente, oltre ad insistere per l´accoglimento della propria istanza di accesso a tutti  i dati personali del de cuius, ivi compresi quelli relativi al periodo 1994-2000 in relazione ai quali la resistente non ha chiarito se gli stessi siano ancora conservati presso gli archivi o se invece siano stati "effettivamente distrutti indicandone la relativa data", ha indicato un elenco di movimentazioni da cui si evincerebbero dati "non intelligibili" in quanto dagli stessi "non risulta se fu il de cuius ad effettuare quei prelevamenti ovvero il cointestatario del conto";

VISTA la nota anticipata via fax il 25 agosto 2011 con la quale l´istituto di credito resistente, nel trasmettere copia di ulteriore documentazione, ha ribadito (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "nei nostri archivi non sono stati rinvenuti gli estratti conto anteriori al giugno 2000 (…), né la contabile di prelievo allo sportello di euro (…) effettuato in data 16.3.2009"; visto inoltre che la resistente nel "riservarsi di trasmettere copia dell´assegno n. (…) negoziato in check truncation e già richiesto all´ufficio postale quale soggetto negoziatore", ha altresì precisato che, per quanto riguarda la lamentata incompletezza dei dati contenuti nell´elenco di movimentazioni prodotto dal ricorrente, l´eventuale integrazione degli stessi, "costituendo un´attività oltremodo onerosa per la banca, comporterà l´addebito al cliente dei costi previsti per la riproduzione della materialità (…)";

VISTA la nota datata 2 settembre 2011 con la quale il ricorrente ha rinnovato l´istanza di accedere a tutti i dati riferiti al genitore defunto di cui la controparte sia in possesso, sottolineando di non avere mai richiesto copia di documenti bancari bensì esclusivamente di voler conoscere se le operazioni bancarie in contestazione "furono o non furono effettuate dal de cuius";

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" e che, nel caso di specie, il ricorrente, in qualità di figlio del de cuius, ha legittimamente esercitato il predetto diritto;

RILEVATO che, con riferimento all´esercizio del predetto diritto di accesso - volto ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti al de cuius contenuti nei documenti bancari detenuti dall´istituto di credito resistente – l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;  rilevato, peraltro, che, ai sensi dell´art. 10, comma 4 del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa;

CONSIDERATO altresì che il diritto di accesso ai dati personali, così come disciplinato ai sensi dell´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, che, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, deve essere dichiarato non luogo a provvedere relativamente: a) ai dati personali riferiti al de cuius già comunicati al ricorrente nel corso dell´istruttoria del procedimento; b) ai dati anteriori al giugno 2000 e a quelli contenuti in alcuni documenti bancari anche successivi al giugno 2000, avendo la resistente, seppure solo nel corso del procedimento, fornito un adeguato riscontro in proposito, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), secondo cui "nei nostri archivi non sono stati rinvenuti gli estratti conto anteriori al giugno 2000 (…), né la contabile di prelievo allo sportello di euro (…) effettuato in data 16.3.2009";

RITENUTO, invece, di dover accogliere il ricorso - non avendo la banca resistente fornito un riscontro che possa reputarsi idoneo ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali - in relazione ai dati personali riferiti al de cuius non ancora comunicati al ricorrente e contenuti nelle movimentazioni contabili dallo stesso indicate nonché a quelli che la resistente si è impegnata a trasmettere non appena rinvenuti presso "agenzia centrale e ufficio postale"; ritenuto pertanto di dover ordinare a Banca Carime S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, le informazioni predette in forma intellegibile entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca Carime S.p.A., stante l´incompletezza del riscontro, nella misura di euro 400, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali  relativi al de cuius già comunicati al ricorrente nonché in ordine ai dati anteriori al giugno 2000 e alle altre informazioni non rinvenute dalla resistente;

b) accoglie il ricorso in relazione ai dati personali riferiti al de cuius non ancora comunicati al ricorrente e, per l´effetto, ordina a Banca Carime S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare al ricorrente medesimo i dati contenuti nelle movimentazioni contabili dallo stesso indicate nonché quelli che la resistente si è impegnata a trasmettere non appena rinvenuti presso "agenzia centrale e ufficio postale" entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico di Banca Carime S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 11 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1851820
Data
10/10/11

Tipologie

Decisione su ricorso