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Provvedimento dell'11 ottobre 2011 [1851990]

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[doc. web n. 1851990]

Provvedimento dell´11 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 376 dell´11 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto in data 9 giugno 2011 proposto da XY nei confronti di Castello Gestione Crediti s.r.l., con il quale il ricorrente ha chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dalla Centrale dei rischi della Banca d´Italia in relazione ad una segnalazione concernente un credito vantato dalla citata società nei propri confronti; rilevato che il ricorrente ha sostenuto che tale segnalazione sarebbe illegittima posto che lo stesso avrebbe estinto ogni posizione debitoria ottemperando agli obblighi di pagamento previsti dall´accordo transattivo "a saldo e stralcio" sottoscritto con Banca Intesa S.p.A. (già Cariplo S.p.A.), la quale avrebbe successivamente ceduto il presunto credito a Castello Gestione Crediti s.r.l.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 giugno 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 7 settembre 2011 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 28 giugno 2011 con la quale Italfondiario S.p.A. (società incorporante Castello Gestioni Crediti s.r.l.) ha preliminarmente sostenuto l´inammissibilità del ricorso ai sensi dell´art. 145, secondo comma, del Codice posto che il ricorrente avrebbe già adito il Giudice di Pace di Desio formulando le medesime richieste che formano oggetto dell´atto di ricorso al Garante e tale giudice, con sentenza n. 333/11 adottata in data 7/4/2011, riconoscendo le ragioni di credito della resistente, ha rigettato la richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente dalla Centrale dei rischi della Banca d´Italia; in ogni caso, il ricorso sarebbe infondato in quanto il credito in questione -acquisito da Banca Intesa S.p.A. (già Cariplo S.p.A.) a seguito di cessione (pro soluto) di crediti in blocco con effetto dal 5.12.2005- che, alla data del 17.10.2001 ammontava all´equivalente di euro 773.103,31, è stato solo parzialmente ridotto ma non estinto per effetto del pagamento da parte del ricorrente di euro 82.633,10; ciò in quanto, il pagamento di tale somma risultava essere, secondo l´accordo transattivo concluso dal ricorrente con la banca nel 2002, unicamente la condizione per la rinuncia alle procedure esecutive immobiliari intraprese e alla cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte sui beni pignorati; pertanto, residuando ancora in capo alla banca cedente il diritto di credito per la restante somma, l´attuale segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia dei dati del ricorrente sarebbe pienamente lecita;

RITENUTO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 145, secondo comma, del Codice, posto che dalla documentazione fornita dalla resistente nel corso dell´istruttoria emerge che precedentemente alla proposizione del ricorso al Garante il ricorrente aveva già adito l´autorità giudiziaria per avanzare nei confronti della resistente la medesima richiesta, vale a dire la richiesta di cancellazione dei dati dalla Centrale dei rischi della Banca d´Italia; peraltro, la resistente ha anche fornito copia della decisione del giudice competente che, in data 7 aprile 2011, quindi prima della proposizione del ricorso avvenuta in data 9 giugno 2011, ha rigettato la richiesta del ricorrente perché infondata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento stesso.

Roma, 11 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1851990
Data
11/10/11

Tipologie

Decisione su ricorso