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Provvedimento del 26 ottobre 2011 [1854223]

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[doc. web n. 1854223]

Provvedimento del 26 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 397 del 26 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 5 maggio 2011 da Pier Luigi Maria Lucatuorto nei confronti di SSC s.r.l., con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale inviata al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso pervenuto il 9 giugno 2011 nei confronti di SSC s.r.l., con il quale Pier Luigi Maria Lucatuorto, nel sostenere di non aver ricevuto dalla società resistente alcun riscontro, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 giugno 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 14 settembre 2011 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 30 agosto 2011 con la quale la resistente, nel chiarire che il lamentato messaggio pubblicitario è stato inviato al ricorrente "attraverso il sistema informatico a causa di un errore di un ns. operatore", ha altresì dichiarato che il nominativo dell´interessato è stato "cancellato dalla lista dei nostri potenziali clienti (…) e che l´episodio non si ripeterà";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 5 settembre 2011 con la quale il ricorrente, nel ritenere incompleto il riscontro ottenuto, ha rinnovato le richieste a suo tempo formulate;

VISTA la nota datata 30 settembre 2011 con la quale la società resistente ha confermato quanto già rappresentato nella missiva del 30 agosto 2011, non fornendo ulteriori riscontri alle richieste dell´interessato;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 130 del Codice, le comunicazioni effettuate mediante posta elettronica per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale necessitano del preventivo consenso dell´interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che la reperibilità in Internet di un indirizzo di posta elettronica non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l´invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla manifestata opposizione all´ulteriore trattamento dei dati, avendo la resistente, nel corso del procedimento, dichiarato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che il nominativo del ricorrente è stato "cancellato dalla lista dei nostri potenziali clienti (…) e che l´episodio non si ripeterà";

RITENUTO, invece, di dover accogliere il ricorso in ordine alle ulteriori  richieste formulate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice, non avendo la resistente fornito al riguardo idoneo riscontro all´interessato e di dover pertanto ordinare a SSC s.r.l., entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente decisione, di specificare all´interessato l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento dei dati che lo riguardano nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati, dando conferma al ricorrente e a questa Autorità, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento. Ciò tenendo conto che l´interessato non risulta aver mai acconsentito al lamentato invio di messaggi promozionali contrariamente a quanto affermato dalla resistente secondo cui tutti i potenziali clienti "hanno rilasciato autorizzazione all´invio di tali messaggi promozionali";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di SSC s.r.l., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere in ordine all´opposizione all´ulteriore trattamento di dati personali che riguardano il ricorrente;

b) accoglie il ricorso in ordine alle restanti richieste ed ordina a SSC s.r.l., entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente decisione, di comunicare al ricorrente l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento dei dati che riguardano il ricorrente nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati, dando conferma al ricorrente e a questa Autorità, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di SSC s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 26 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1854223
Data
26/10/11

Tipologie

Decisione su ricorso