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Provvedimento del 20 ottobre 2011 [1855360]

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[doc. web n. 1855360]

Provvedimento del 20 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 390 del 20 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in via d´urgenza il 26 luglio 2011 nei confronti di Cassa di risparmio di Foligno S.p.A. da XY s.r.l. (in persona dell´amministratore unico e legale rappresentante) con il quale la ricorrente, nel lamentare l´iscrizione, in data 6 luglio 2011, delle proprie generalità presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria-C.a.i.) istituito presso la Banca d´Italia, a seguito del mancato pagamento, per mancanza di provvista, di un assegno che era stato "consegnato (…) al prenditore in data 15 dicembre 2010 senza l´apposizione sull´originale di luogo e data, (…) a mero titolo di cauzione", ne ha chiesto la cancellazione; rilevato, in particolare, che, ad avviso della resistente, mancando di uno dei requisiti previsti dall´art.  1 del r.d. 1736 del 1933, l´assegno in questione doveva essere considerato nullo e che da tale nullità deriverebbe l´illegittimità della segnalazione dei dati personali che la riguardano in C.a.i.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 luglio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché il verbale dell´audizione del 19 settembre 2011;

VISTE le note del 26 agosto e 16 settembre 2011 con le quali la resistente, nel rappresentare "la regolarità dell´assegno pervenuto alla banca completo di luogo e data di emissione e come tale idoneo ad essere negoziato", ha sostenuto la legittimità della segnalazione effettuata;

VISTA la nota del 6 settembre 2011 con la quale la ricorrente ha insistito nella richiesta formulata, ribadendo che l´istituto di credito risulta "aver negoziato in buona fede il titolo che al momento dell´incasso è stato presentato con la data aggiunta da altra persona", la quale successivamente invece di "azionare un titolo di credito nullo (…), ha preferito agire in sede monitoria, tramite ricorso per decreto ingiuntivo (di cui è stata fornita copia in allegato al ricorso)";

RILEVATO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo stato presentato al Garante senza il previo inoltro al titolare del trattamento dell´interpello ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice e senza che ricorrano i presupposti di urgenza di cui all´art. 146 del Codice; rilevato, infatti, che i presupposti d´urgenza non possono ritenersi integrati dalla semplice enunciazione delle difficoltà che la ricorrente incontrerebbe nell´esercizio della propria attività economica, posto che la stessa avrebbe dovuto più specificamente provare il pregiudizio concreto cui sarebbe stata esposta per il decorso del breve termine di quindici giorni, previsto dall´art. 146 del Codice per la proposizione del necessario interpello preventivo (termine che peraltro risulta comunque essere trascorso dalla data di iscrizione del nominativo della società in C.a.i. alla data di inoltro del ricorso al Garante);

RILEVATO che la presente inammissibilità lascia impregiudicato il diritto della ricorrente di far valere, se del caso, i propri diritti dinanzi alla competente sede giudiziaria;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 20 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1855360
Data
20/10/11

Tipologie

Decisione su ricorso