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Provvedimento del 26 ottobre 2011 [1855372]

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[doc. web n. 1855372]

Provvedimento del 26 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 399 del 26 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 9 giugno 2011 nei confronti di Finegil Editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Mattino di Padova", con il quale XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marzia Nardelotto e Carolina Brunazzetto, nel lamentare il mancato riscontro alle richieste formulate tramite interpello preventivo, ha ribadito tutte le proprie istanze con le quali, in particolare, si era opposto all´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano contenuti nei "database cartacei e/o informatici" della resistente, chiedendone altresì la cancellazione in quanto trattati in violazione di legge; ciò in quanto, in relazione a due vicende di cronaca che lo avevano interessato quale vittima di un furto nel proprio appartamento e di una aggressione avvenuta nell´esercizio delle sue funzioni di controllore su un autobus cittadino, il quotidiano resistente aveva pubblicato due  articoli (il 12 agosto 2010 e il 9 settembre 2010) nei quali si riportavano informazioni (in particolare nome e cognome dell´interessato, età e indirizzo di residenza comprensivo del numero civico) eccedenti e non necessarie ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca; visto che il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 giugno 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 9 settembre 2011 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta via mail il 7 settembre 2011 con la quale l´editore resistente, nel ritenere lecito il trattamento effettuato nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, ha dichiarato di non poter aderire alle richieste del ricorrente rilevando che "la notizia deve essere vera e completa. E quando si deve narrare di un furto in abitazione (…) la notizia deve inevitabilmente contenere il nome della vittima e del luogo dove il fatto è avvenuto (…). Egualmente non si capisce come si sarebbe potuto dare conto di una lite tra il controllore di un mezzo pubblico e un passeggero, senza fare il nome del controllore medesimo (…)";

VISTA la nota pervenuta via fax il 30 settembre 2011 con la quale il ricorrente, nel sottolineare l´inadeguatezza del riscontro ricevuto, ha ribadito le proprie istanze rilevando come le informazioni "di dettaglio" contenute negli articoli oggetto del ricorso, che "lo hanno sicuramente sovraesposto all´opinione pubblica, sottoponendolo a possibili rischi per sé e per la famiglia (…), integrano una interferenza nella sfera privata dello stesso che non era giustificata ai fini dell´esercizio del diritto di cronaca";

RILEVATO che nel caso di specie il trattamento risulta effettuato per finalità giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e ss. del Codice e che i dati personali in questione potevano essere pertanto trattati senza il consenso degli interessati,  nel rispetto dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell´esposizione, "essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica);

RILEVATO che nel trattamento dei dati personali effettuato nell´ambito dell´esercizio del diritto di cronaca va tuttavia valutata con scrupolo la necessità di pubblicare dati identificativi particolarmente analitici laddove gli stessi non risultino essenziali rispetto alla notizia pubblicata;

RILEVATO che, nel caso di specie, le informazioni relative al nominativo (per esteso) e all´indirizzo di residenza del ricorrente contenute (seppur separatamente) nei due articoli oggetto del ricorso, peraltro pubblicati in un tempo ravvicinato (12 agosto e 9 settembre 2010), risultano essere state diffuse in termini non essenziali rispetto all´informazione fornita nei singoli casi;

RITENUTO pertanto di dover accogliere l´opposizione per motivi legittimi argomentati dall´interessato e di dover ordinare all´editore resistente, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, di astenersi da qualsiasi ulteriore trattamento delle informazioni specifiche relative all´interessato (rispettivamente nominativo per esteso e indirizzo completo di residenza) in violazione del predetto principio di essenzialità dell´informazione (ciò, ad esempio, con riferimento ai due articoli oggetto di ricorso, anche qualora gli stessi dovessero essere pubblicati in un archivio storico on-line del quotidiano resistente);

RILEVATO invece che non risulta che i dati personali del ricorrente oggetto di ricorso siano stati acquisiti in modo illecito e che gli stessi risultano, allo stato, lecitamente conservati dalla resistente e ritenuto pertanto di dover dichiarare infondata la richiesta del ricorrente volta a ottenere la cancellazione degli stessi dagli archivi della resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno procedimento nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Finegil Editoriale S.p.A., stante la tardività e parzialità del riscontro, nella misura di euro 400, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara parzialmente fondato il ricorso in ordine all´opposizione all´ulteriore trattamento dei dati manifestato dal ricorrente e ordina, quale misura a tutela dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, a Finegil Editoriale S.p.A. di astenersi da qualsiasi ulteriore trattamento di informazioni specifiche relative all´interessato (rispettivamente nominativo per esteso e indirizzo completo di residenza) in violazione del principio di essenzialità dell´informazione (ciò, ad esempio, anche qualora gli articoli in questione dovessero essere pubblicati in un archivio storico on-line del quotidiano resistente);

b) dichiara infondata la richiesta del ricorrente volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano conservati presso gli archivi della società resistente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di euro 400 a carico di Finegil Editoriale S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente in favore del ricorrente e compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 26 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

De Paoli

Scheda

Doc-Web
1855372
Data
26/10/11

Tipologie

Decisione su ricorso