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Provvedimento del 20 ottobre 2011 [1855439]

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[doc. web n. 1855439]

Provvedimento del 20 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 387 del 20 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 3 agosto 2011 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY in proprio e nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione di KW s.p.a. (d´ora in poi KW S.p.a.), rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Maria Alifano e Roberto Borrello, oltre alla richiesta di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano, si è opposto al loro ulteriore trattamento, sollecitandone la cancellazione, ove gli stessi siano associati al fallimento di tre società (nelle quali il ricorrente ha avuto vari ruoli) nell´ambito di ogni report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.a. che non riguardi direttamente le società predette; in particolare l´interessato ha lamentato l´eccedenza del trattamento posto in essere da Cerved Group S.p.a. in virtù del fatto che nel "Dossier Persona Approfondito" e nel "Dossier Impresa approfondito con soci" riferito alla KW S.p.a., i dati che lo riguardano sarebbero associati ad informazioni pregiudizievoli riferite a QH s.r.l. di cui è stato liquidatore, a JK S.p.a. di cui è stato presidente del C.d.A. e a KJ s.r.l. di cui lo stesso è stato socio di capitale; ciò, anche alla luce del tempo ormai trascorso dal verificarsi di tali eventi e delle cariche rivestite nelle stesse (tenuto conto che QH s.r.l. è stata dichiarata fallita dal 23 dicembre 1998, JK s.p.a. dal febbraio 1999 e che il fallimento è stato chiuso il 12 ottobre 2010 e che in KJ s.r.l. l´interessato è indicato solamente come socio di capitale); rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 agosto 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 9 settembre 2011 con la quale Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto) ha sostenuto la "piena liceità, pertinenza ed  esattezza delle informazioni concernenti le cariche o qualifiche rilevanti rivestite dall´interessato rispettivamente nella QH s.r.l., JK s.p.a. e KJ s.r.l., nonché l´evento relativo al fallimento" di alcune delle società stesse, informazioni le quali sono conformi a quanto  censito "nei registri delle imprese delle Camera di commercio  di competenza, da cui sono state estratte";  rilevato tuttavia che la resistente, preso atto delle recenti decisioni adottate dal Garante su ricorsi aventi ad oggetto casi analoghi, sta valutando la possibilità di sospendere temporaneamente la visualizzazione delle informazioni riguardanti gli eventi di fallimento oggetto delle richieste dell´interessato nell´ambito dei prodotti informativi Cerved riferiti al ricorrente e alla KW S.p.a., di cui lo stesso è legale rappresentante;

VISTA la nota pervenuta via fax il 15 settembre 2011 con la quale il ricorrente, nel prendere atto della disponibilità manifestata dalla controparte, ha ribadito le proprie richieste non avendo la resistente ancora confermato di aver provveduto al preannunciato oscuramento;

VISTA la nota datata 20 settembre 2011 con la quale Cerved Group S.p.A. ha confermato di aver provveduto a sospendere temporaneamente la visualizzazione delle informazioni in questione nell´ambito del "Dossier persona" riferito al ricorrente e nel "Dossier Impresa approfondito con soci" riferito alla KW s.p.a. (copia di tali Dossier aggiornati risultano allegati alla nota);

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 21 settembre 2011 nel corso della quale il ricorrente ha preso atto di avere ricevuto nella tarda serata del giorno precedente la nota con cui la controparte ha dichiarato di avere oscurato i dati in contestazione;

RITENUTO che, in ordine alle richieste dell´interessato, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente al riguardo fornito un adeguato riscontro provvedendo alla sospensione della visualizzazione dei dati relativi al ricorrente;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste del ricorrente;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 20 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1855439
Data
20/10/11

Tipologie

Decisione su ricorso