g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Athena Research s.r.l. - 16 febbraio 2011 [1855692]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1855692]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di  Athena Research s.r.l. - 16 febbraio 2011

Registro deli provvedimenti
n. 064 del 16 febbraio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 16 aprile 2009 nei confronti di Athena Research s.r.l., con sede in Marsala (Tp), via Rubino n. 23, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che, a seguito della segnalazione presentata dal Comune di Cazzago Brabbia (pervenuta all´Autorità l´8 febbraio 2008) e relativa a comunicazioni indesiderate a mezzo fax di natura commerciale, l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni alla citata società che ha fornito riscontro consentendo, in data 19 febbraio 2009, di accertare che Athena Research s.r.l. ha inviato fax indesiderati di natura commerciale all´ente segnalante in carenza di un esplicito consenso e senza aver reso la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 8346/56909 del 16 aprile 2009 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO che dal predetto rapporto non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, oltre a rappresentare la spontanea e tempestiva ottemperanza alla richiesta del segnalante di interrompere l´invio di fax promozionali e a lamentare il mancato rispetto del termine prescritto dal Regolamento 1/2007 (concernente le procedure interne dell´Autorità aventi rilevanza esterna) per completare l´istruttoria preliminare di cui al combinato disposto degli artt. 11, comma 1 e 14, comma 2, ha evidenziato "(…) l´inapplicabilità soggettiva delle disposizioni di cui all´art. 130 D.Lgs. 196/2003 all´invio di messaggi pubblicitari agli enti pubblici (…)". Inoltre, pur volendo considerare applicabile il citato art. 130, "(…) l´invio di fax a carattere commerciale  (…) risulta pienamente lecito ai sensi del combinato disposto dell´art. 38, c. 1, D.P.R. 445/2000 e degli artt. 130, c. 3, e 24 c. 1, lett. c) D.Lgs. 196/2003, per essere una normale proposta di conclusione di contratto equiparata a quelle inviate senza l´uso degli strumenti di comunicazione elettronica";

LETTO il verbale di audizione del 28 settembre 2010 in cui la società, nel ribadire quanto esposto negli scritti difensivi, ha evidenziato che i recapiti cui inviare i fax promozionali sono "(…) reperiti dai siti istituzionali  dei medesimi enti o, comunque, da pubblici elenchi o registri";

RITENUTO che le argomentazione addotte non risultano idonee in ordine a quanto contestato, poiché, diversamente da quanto ritenuto, la richiamata disciplina di cui agli artt. 11, comma 1 e 14, comma 2 del Regolamento n. 1/2007 è impropria, poiché tali norme regolano i termini dell´istruttoria preliminare dei procedimenti amministrativi del Reclamo e della Segnalazione. Nel caso di specie, invece, si deve fare riferimento al distinto e autonomo procedimento sanzionatorio amministrativo, i cui termini sono scanditi, come peraltro statuito dalla Tabella "A", punto 2 del Regolamento n. 2/2007, dalla legge n. 689/1981. L´analisi di tali disposizioni rende chiaro il fatto che l´istruttoria preliminare del procedimento sanzionatorio è volta all´accertamento della violazione amministrativa ovvero alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi, dell´infrazione. Sul punto, il costante orientamento della giurisprudenza ha ormai reso pacifico il fatto che l´attività di accertamento dell´illecito amministrativo deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alle valutazioni anzidette (ex multis Cass. Sez. II n. 12830 del 30 maggio 2006), senza, quindi, prevedere alcun termine perentorio. Inoltre, quanto argomentato dalla società in ordine all´applicabilità o meno, al caso di specie, della disciplina prevista dall´art. 130 del Codice risulta inconferente, atteso che tale norma, nel regolare le comunicazioni indesiderate anche a mezzo di telefax, impone l´obbligo, peraltro non sanzionabile all´epoca dei fatti, del consenso preventivo, senza dettare alcuna regola derogatoria riguardo alla distinta disciplina afferente l´informativa agli interessati il cui mancato rispetto, come nel caso in trattazione, comporta la sanzione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice. Quanto argomentato in ordine all´art. 130 del Codice, produce effetti anche relativamente alla richiamata disciplina di cui all´art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che, di conseguenza, risulta inapplicabile al caso di specie. Peraltro, sul punto, si osserva come le istanze e le dichiarazioni di cui al citato art. 38 non sono in alcun modo assimilabili a mere comunicazioni commerciali, come sono quelle inviate dalla società. Né risulta fondato quanto asserito circa la fonte di reperimento del numero di fax dell´ente segnalante, atteso che l´art. 11, comma 1 del D.P.C.M. del 31 ottobre 2000 istituisce l´indice delle amministrazioni pubbliche al solo fine di facilitare la trasmissione dei documenti tra amministrazioni pubbliche. La conoscibilità tramite Internet del numero di fax del Comune, non esime una società, che intende effettuare un trattamento di dati, dall´obbligo di rendere l´informativa nei modi di cui all´art. 13 del Codice;

RILEVATO, pertanto, che la società  ha inviato fax di natura promozionale senza rendere la dovuta informativa all´ente interessato, ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e alla tipologia di dati personali trattati, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila euro;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Athena Research s.r.l., con sede in Marsala (Tp), via Rubino n. 23, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si precisa che, avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma,16 febbraio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1855692
Data
16/02/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca