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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Federconsorzi Dolomiti Superski - 24 febbraio 2011

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[doc. web n. 1856202]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Federconsorzi Dolomiti Superski - 24 febbraio 2011

Registro deli provvedimenti
n. 078 del 24 febbraio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 10 dicembre 2010 nei confronti di Federconsorzi Dolomiti Superski, con sede in Selva di Val Gardena (BZ), strada Cir n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione degli artt. 13, 23, 37, 38, 161, 162, comma 2-bis, 163 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 26984/62483 del 10 dicembre 2009, che qui deve intendersi integralmente richiamato, con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161, 162, comma 2-bis, e 163 del Codice, in relazione agli artt. 13, 23, 37 e 38, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO degli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 e delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale;

RILEVATO, altresì, che, con riferimento alla violazione di cui all´articolo 163 del Codice, Federconsorzi Dolomiti Superski ha articolato la sua difesa sostenendo che il trattamento dei dati personali degli sciatori che attraversano i tornelli degli impianti di risalita non debba essere notificato al Garante per la protezione dei dati personali, non trattandosi di un trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone mediante una rete di comunicazione elettronica. Il resistente ha argomentato, in tal senso, osservando che la registrazione dei passaggi degli sciatori ai tornelli non consente di determinare in maniera continuativa la posizione geografica del possessore dello skipass, trattandosi invece di una rilevazione solo puntuale e momentanea della presenza sul territorio di quella persona;

RITENUTO che tali argomentazioni risultano idonee ad escludere la responsabilità per la  violazione amministrativa di cui all´articolo 163 del Codice. In effetti, allo stato, il sistema di rilevazione degli accessi consente di individuare unicamente la posizione di un soggetto in un determinato momento storico senza quella continuità che appare necessaria affinché si determini l´obbligo di notificazione così come precisato nei "Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante" [doc. web 993385];

RITENUTO, pertanto, di dover archiviare il procedimento sanzionatorio con riferimento alla contestazione relativa alla violazione di cui agli artt. 37, 38 e 163 del Codice;

RITENUTO, inoltre, di dover accogliere le argomentazioni svolte negli scritti difensivi con riferimento alla contestazione relativa alla violazione di cui agli artt. 23 e 162, comma 2-bis, del Codice e di dover, pertanto, archiviare, per quella parte, il procedimento sanzionatorio;

RILEVATO, invece, con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 del Codice, che il Garante ha adottato un provvedimento a carattere generale in data 9 marzo 2005 (doc. web 1109493) per disciplinare i trattamenti di dati personali effettuati per mezzo di "etichette intelligenti" che utilizzano tecnologia "RFID" (Radio Frequency Identification). Con specifico riferimento all´informativa (art. 13 del Codice), il Garante ha prescritto che "il titolare del trattamento, nel fornire agli interessati la prescritta informativa precisando anche le modalità del trattamento (art. 13 del Codice), deve indicare la presenza di etichette RFID e specificare che, attraverso i sistemi connessi, è possibile raccogliere dati personali senza che gli interessati si attivino a riguardo";

RILEVATO che nell´informativa fornita agli interessati da Federconsorzi Dolomiti Superski non viene fatto alcun riferimento, tra le modalità del trattamento, all´utilizzo di dispositivi RFID e che quanto argomentato nel procedimento sul punto non consente di superare tale rilievo;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione successiva all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge n. 689/1981, valutati anche in relazione alla gravità della violazione e alle condizioni economiche dell´agente nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila), per la violazione relativa all´inidonea informativa;

VISTA la legge del 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni,

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo con riferimento alle contestazioni relative alle violazioni di cui agli artt. 37, 38 e 163 nonché agli artt. 23 e 162, comma 2-bis, del Codice;

ORDINA

a Federconsorzi Dolomiti Superski, con sede in Selva di Val Gardena (BZ), strada Cir n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa per la mancata informativa di cui agli artt. 13 e 161 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 12.000 (dodicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 24 febbraio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli