g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Sestrieres S.p.A. - 2 marzo 2011 [1856226]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1856226]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Sestrieres S.p.A. - 2 marzo 2011

Registro deli provvedimenti
n. 087 del 2 marzo 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 10 dicembre 2009 nei confronti di Sestrieres S.p.A., con sede in Sestriere (TO), piazza Agnelli n. 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione degli artt. 13 e 161 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 26986/62478 del 10 dicembre 2009, che qui deve intendersi integralmente richiamato, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO degli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 e delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale;

CONSIDERATO che Sestrieres S.p.A. ha articolato la sua difesa nella convinzione che il trattamento dei dati personali degli sciatori che attraversano i tornelli degli impianti di risalita non si configuri come un trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone mediante una rete di comunicazione elettronica e che, di conseguenza, fosse insussistente l´obbligo di rendere all´interessato l´informativa su detto trattamento (rispetto al quale la società aveva fatto pervenire la notificazione al registro generale dei trattamenti);

RITENUTO, peraltro, che il Garante ha adottato un provvedimento a carattere generale in data 9 marzo 2005 (doc. web 1109493) per disciplinare i trattamenti di dati personali effettuati per mezzo di "etichette intelligenti" che utilizzano tecnologia "RFID" (Radio Frequency Identification). Con riferimento all´informativa (art. 13 del Codice), il Garante ha prescritto che "il titolare del trattamento, nel fornire agli interessati la prescritta informativa precisando anche le modalità del trattamento (art. 13 del Codice), deve indicare la presenza di etichette RFID e specificare che, attraverso i sistemi connessi, è possibile raccogliere dati personali senza che gli interessati si attivino a riguardo";

CONSIDERATO, invece, che nell´informativa fornita agli interessati dalla Sestrieres S.p.A. non viene fatto alcun riferimento, tra le modalità del trattamento, all´utilizzo di dispositivi RFID;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione successiva all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge n. 689/1981, valutati anche in relazione alla gravità della violazione e alle condizioni economiche dell´agente, nella misura del doppio del minimo, pari alla somma di dodicimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Sestrieres S.p.A., con sede in Sestriere (TO), piazza Agnelli n. 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila);

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento. 

Roma, 2 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli