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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Gruppo Guide Italia s.r.l.- 10 marzo 2011 [1856250]

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[doc. web n. 1856250]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Gruppo Guide Italia s.r.l.- 10 marzo 2011

Registro deli provvedimenti
n. 099 del 10 marzo 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 16 luglio 2009 nei confronti di Gruppo Guide Italia s.r.l., con sede in Castelfranco Veneto (TV), piazza della Serenissima n. 60 per la violazione dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che l´Ufficio, a seguito di una segnalazione pervenuta il 7 settembre 2007 con cui veniva lamentata la diffusione sulla GuidaPiù di Treviso, Edizione 2007, di dati personali (tra cui nominativo, residenza e numero telefonico) per i quali non era stata rilasciata un´apposita autorizzazione, inviava una richiesta di informazioni a Gruppo Guide Italia s.r.l. diretta a ottenere ogni elemento e informazione utile alla valutazione del caso;

CONSIDERATO che l´Autorità, a seguito della risposta fornita da Gruppo Guide Italia srl il 6 febbraio 2008 in cui la stessa dichiarava che i nominativi da pubblicare erano stati acquistati da una società svizzera denominata Imprendum Sagl, formulava una richiesta formale di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 12458/54686 datata 27 maggio 2008) al fine di verificare, tra l´altro, le modalità di attuazione dei Provvedimenti sugli elenchi telefonici emanati dal Garante in data 15 luglio 2004 e 14 luglio 2005;

CONSIDERATO che, con nota del 27 maggio 2008 n. 12463/53969, veniva delegato il Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza a notificare a Gruppo Guide Italia s.r.l. la suddetta richiesta di informazioni e ad acquisire le informazioni richieste;

RILEVATO che, nel verbale di operazioni compiute redatto dal predetto Nucleo il 24 giugno 2008, la società dichiarava che tutta la documentazione della società, utile a fornire gli opportuni chiarimenti, era custodita presso la sede amministrativa di Reggio Emilia, e pertanto si riservava di far pervenire le informazioni richieste direttamente presso l´Autorità entro i quindici giorni successivi;

VISTA la nota dell´Ufficio, datata 8 ottobre 2008, n. prot. 22259/54686, con cui, constatato che nessuna documentazione era pervenuta a scioglimento della riserva formulata nel verbale di operazioni compiute, si sollecitava la società Gruppo Guide Italia s.r.l. a fornire le suddette informazioni indicando un successivo termine per adempiere;

VISTA la nota interna del 2 luglio 2009 con cui veniva accertato che a quella data non era pervenuta alcuna nota di riscontro alla richieste di informazioni di cui sopra, impedendo pertanto un approfondimento della vicenda oggetto della segnalazione;

VISTO il verbale n. 16110/59265 del 16 luglio 2009, notificato in data 3 settembre 2009, con cui è stata contestata a Gruppo Guide Italia s.r.l. la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal citato rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nei quali la società eccepiva il ritardo con cui la contestazione della violazione amministrativa era stata notificata e rilevava che "nel caso di specie, ai fini dell´individuazione del momento dell´accertamento della violazione, non si pone il problema di stabilire il momento in cui possa ritenersi conclusa l´attività istruttoria in quanto la (presunta) violazione si è realizzata al momento dello spirare del termine concesso per la produzione della documentazione", per cui "l´autorità procedente (…) non avendo svolto (e non dovendo svolgere) alcuna ulteriore attività istruttoria ai fini dell´accertamento della violazione contestata non ha osservato il termine perentorio (…)". La società, inoltre, rilevava l´infondatezza della contestazione adducendo di aver inviato diverse missive in risposta alle richieste dell´Autorità, tra cui una nota datata 7 novembre 2008 in riscontro al sollecito dell´8 ottobre 2008;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Deve osservarsi che i limiti temporali entro i quali l´amministrazione deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati all´esito del procedimento di accertamento della violazione, che, nel caso di specie, è stato esattamente individuato, nell´ambito del verbale di contestazione, nella data della nota interna (2 luglio 2009), momento in cui l´organo accertatore ha acquisito tutti gli elementi di fatto e di diritto utili ai fini dell´individuazione di una condotta sanzionata come illecito amministrativo (Cass. Civ. 12830/06 e Cass. Sez. lav. 3115/04). Pertanto, non risponde al vero che il momento della commissione della violazione coincide con quello del suo accertamento, con conseguente esclusione della necessità di svolgere ulteriori indagini, perché l´accertamento della violazione consiste, invece, in una valutazione complessiva della condotta. A riprova di quanto sopra, deve essere rilevato che, prima di aprire il procedimento sanzionatorio, l´Ufficio ha preliminarmente sollecitato un riscontro alla richiesta, senza esito. Il riscontro, citato dalla società, del 7 novembre 2008, non risulta agli atti, né è stato documentato nelle memorie difensive. Inoltre, risulta inconferente quanto sostenuto dalla società relativamente alle missive inviate al Garante nel corso del procedimento istruttorio, dal momento che la contestazione de qua si riferisce alla mancata risposta a una precisa richiesta di informazioni, quella notificata dal Nucleo speciale privacy il 24 giugno 2008;

VISTO l´art. 164 del Codice, che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente, alla personalità e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura di ottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Gruppo Guide Italia s.r.l., con sede in Castelfranco Veneto (TV), piazza della Serenissima n. 60, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento. 

Roma, 10 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1856250
Data
10/03/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca