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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Radio Casa s.r.l. - 23 marzo 2011 [1856256]

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[doc. web n. 1856256]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Radio Casa s.r.l. - 23 marzo 2011

Registro deli provvedimenti
n. 109 del 23 marzo 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 16 aprile 2009 nei confronti di Radio Casa s.r.l., con sede in Ancona, Via della Vittoria n. 35, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che l´Autorità, a seguito di una segnalazione pervenuta il 2 gennaio 2007 con cui veniva lamentata l´attivazione di un servizio di preselezione automatica non richiesto, avviava un´istruttoria diretta a conoscere le modalità con cui erano stati raccolti i dati del segnalante, gli operatori che avevano effettuato le telefonate e le modalità con cui era stata fornita l´informativa e raccolto il consenso finalizzato al suddetto trattamento dei dati personali;

PRESO ATTO del riscontro fornito da Verizon Italia S.p.a. secondo il quale il servizio di preselezione automatica era stato attivato da Radio Casa s.r.l.;

VISTA la richiesta di informazioni del 10 aprile 2008 (prot. n. 8891/51188) formulata ai sensi dell´art. 157 del Codice, con cui, anche a fronte di una precedente richiesta di elementi datata 4 giugno 2007 e rimasta senza risposta, si invitava Radio Casa s.r.l. a fornire ogni informazione in merito, con indicazione del termine per adempiere;

VISTO il verbale n. 8376/51188 del 16 aprile 2009, notificato il 28 maggio 2009, con cui è stata contestata a Radio Casa s.r.l. la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal citato rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, oltre a fornire elementi circa il trattamento di dati effettuato,  evidenziava che "(…) successivamente alla comunicazione n. 8891/51188 del 10.04.2008, inviava una missiva al fine di fornire le informazioni in merito alla vicenda de quo (…)";

LETTO il verbale di audizione della parte datato 29 aprile 2010, con cui la società, ammettendo di non aver ottemperato agli obblighi concernenti il dovuto riscontro alla richiesta di informazioni dell´Autorità lo ha attribuito "(…) ad un mero disguido in quanto la persona incaricata di predisporre tale riscontro, in effetti non vi ha provveduto", e ha ribadito di aver predisposto e inviato una nota di riscontro, datata 11 giugno 2009, alla richiesta di informazioni del Garante;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato poiché la società ha fornito le informazioni richieste solo dopo la notifica della contestazione in argomento, avvenuta contestualmente a un´attività di controllo appositamente delegata dall´Autorità e formalizzata nel verbale di operazioni compiute redatto in data 28 maggio 2009 dalla Guardia di finanza;

VISTO l´art. 164 del Codice, che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente, alle sue condizioni economiche e alla gravità della violazione, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di ottomila/00 euro;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Radio Casa s.r.l., con sede in Ancona, Via della Vittoria n. 35, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento. 

Roma 23 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1856256
Data
23/03/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca