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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda Trasporti Verona s.r.l. - 31 marzo 2011 [1856273]

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[doc. web n. 1856273]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda Trasporti Verona s.r.l. - 31 marzo 2011

Registro deli provvedimenti
n. 122 del 31 marzo 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto predisposto dalla Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 25 febbraio 2009 nei confronti di Azienda Trasporti Verona s.r.l. con sede in Verona, Lungadige Galtarossa n. 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Nucleo, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 1073/53969 datata 20 gennaio 2009), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 25 febbraio 2009 dai quali è risultato che la società effettua una raccolta di dati personali (tra cui nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono) tramite il form "Segnalazioni e reclami" presente sul sito Internet www.atv.verona.it, senza fornire agli utenti l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 25 febbraio 2009 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, senza negare l´esistenza della violazione accertata, ha chiesto che venisse attenuata la sanzione amministrativa comminata, in considerazione del fatto che "la pagina web di raccolta dati degli utenti (…) è rimasta priva di informativa per un mero errore materiale nella impaginazione del sito, come dimostra la presenza di idonea informativa nelle altre pagine web";

CONSIDERATO che l´art. 3, comma 2, della legge n. 689/1981, esclude la responsabilità dell´agente per errore sul fatto solo quando l´errore non sia determinato da sua colpa, circostanza che, nel caso di specie, non risulta essere in alcun modo dimostrata dall´Azienda;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici se valutata in relazione all´entità del pregiudizio o del pericolo, alle modalità concrete della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere favorevolmente apprezzato il comportamento della società che ha proceduto prontamente all´effettuazione dell´adempimento in precedenza omesso;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, invece, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, devono essere apprezzati in termini di aumento della sanzione gli elementi desumibili dal bilancio d´esercizio della società per l´anno 2009, individuati nel volume d´affari e nell´utile realizzati dalla società;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, considerata di gravità medio-bassa in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTO l´art. 164-bis, comma 4, del Codice che prevede che le sanzioni amministrative di cui al Titolo III, Capo I, del Codice possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione

delle condizioni economiche del contravventore (nel caso di specie fino a 40.000,00 euro);

RITENUTO che la valutazione delle condizioni economiche del contravventore possa essere condotta a partire dai criteri di classificazione delle imprese indicati nel decreto del ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", considerando imprese di rilevanti dimensioni quelle che superino i parametri ivi indicati;

RILEVATO che l´applicazione della predetta sanzione nei confronti di Azienda Trasporti di Verona srl risulterebbe inefficace, in ragione del volume d´affari e del risultato d´esercizio rilevabili dal bilancio dell´anno 2009;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´aumento previsto dall´art. 164-bis, comma 4, del Codice nella misura, ritenuta congrua, pari a 25.000,00 euro (venticinquemila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

all´Azienda Trasporti Verona s.r.l., con sede in Verona, Lungadige Galtarossa n. 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 31 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1856273
Data
31/03/11