g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Mansutti S.p.A. - 14 aprile 2011 [1857034]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1857034]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Mansutti S.p.A. - 14 aprile 2011

Registro deli provvedimenti
n. 143 del 14 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto predisposto dalla Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 5 marzo 2009 dalla Guardia di finanza, Gruppo Milano, nei confronti di Mansutti S.p.A. con sede legale in Milano, Via Albricci n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 16862/53969 datata 16 luglio 2008), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 5 marzo 2009 dai quali è risultato che la società effettua una raccolta di dati personali (tra cui nome, cognome, numero di telefono, città e indirizzo e-mail) tramite due form, presenti alle pagine web "Preventivi" e "Check-up gratuiti" del proprio sito Internet www.mansutti.eu, rispetto ai quali è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 5 marzo 2009 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha dichiarato che la compilazione dei form presenti sul sito Internet non è obbligatoria,  in quanto gli utenti forniscono spontaneamente i propri dati al fine di ottenere una proposta assicurativa. In ogni caso, "successivamente all´invio dei dati, viene inviato all´utente un messaggio nel quale lo stesso viene informato che i dati raccolti per mezzo del format ed ogni eventuale allegato sono riservati e confidenziali (…)". La società, inoltre, ha fatto presente che tali form non sono quasi mai utilizzati, poiché il sito è stato costruito al fine di far conoscere l´attività della società e non per raccogliere i dati degli utenti;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione per omessa informativa. L´art. 13 del Codice dispone, infatti, che il titolare fornisca agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali "previamente", ovvero prima che abbiano inizio le operazioni relative al trattamento stesso, a nulla rilevando che tali informazioni vengano rese all´interessato successivamente. Inoltre, la presenza di un form che permetta l´inserimento di dati da parte degli utenti sostanzia il requisito della raccolta dei dati personali che, a norma dell´art. 4, comma 1, lett. a), del Codice costituisce un´operazione di trattamento sottoposta all´obbligo dell´informativa, e ciò a prescindere dal fatto che i dati siano forniti spontaneamente dagli interessati. Infine, asserire che i form presenti sul sito Internet "non sono quasi mai utilizzati" non vale ad escludere la responsabilità della società rispetto al mancato adempimento;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici se valutata in relazione all´entità del pregiudizio o del pericolo, alle modalità concrete della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, la società non ha dimostrato nè dichiarato di aver rimosso e/o di essersi adoperata per eliminare le conseguenze della violazione;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, non si rilevano elementi specifici idonei ad incidere sulla quantificazione della sanzione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila);

VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Mansutti S.p.A. con sede legale in Milano, Via Albricci n. 8, in persona del legale appresentante pro-tempore,, di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 14 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1857034
Data
14/04/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca