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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. - 14 aprile 2011 [1857052]

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[doc. web n. 1857052]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. - 14 aprile 2011

Registro deli provvedimenti
n. 144 del 14 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto predisposto dalla Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 26 febbraio 2009 nei confronti di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. con sede legale in Trento, Via Innsbruck n. 65, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Nucleo, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 1073/53969 datata 20 gennaio 2009), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 26 febbraio 2009 dai quali è risultato che la società effettua una raccolta di dati personali (tra cui nome, cognome e indirizzo e-mail) tramite due form, presenti alle pagine web "Segnalazione reclami" e "Richiesta informazioni" del proprio sito Internet www.ttesercizio.it. A fronte della raccolta di dati effettuata per mezzo dei suddetti form, è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice, essendo la pagina web "Privacy" risultata priva di contenuto;

VISTO il verbale del 26 febbraio 2009 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha dichiarato di aver appreso dell´assenza dell´informativa nella pagina web ad essa dedicata solo al momento dell´accertamento e di aver provveduto immediatamente ad inserire le necessarie informazioni per l´utente. La società ha, inoltre, dichiarato che l´informativa di cui all´art. 13 del Codice è presente nelle e-mail che vengono inviate in risposta alle richieste e alle segnalazioni degli utenti, le quali, tra l´altro, possono essere trasmesse anche in forma anonima. Pertanto, "la non obbligatorietà del conferimento dei dati da parte dell´utente unitamente alle modalità di utilizzo degli stessi da parte della TTE Spa, limitate e, soprattutto, non esorbitanti le finalità sottese alla loro raccolta, consentono di ritenere che la violazione accertata, ove non riconducibile a mero errore materiale informatico, sia comunque certamente lieve e che le conseguenze dell´omissione contestata siano meramente formali e prive di potenzialità sostanzialmente pregiudizievoli";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in ordine a quanto contestato. Infatti, si deve rilevare che l´informativa di cui all´art. 13 del Codice deve essere resa agli interessati "previamente", ovvero prima che abbiano inizio le operazioni relative al trattamento dei dati, mentre nel caso in esame è stato accertato che l´informativa è resa solo in un momento successivo. Appare pertanto irrilevante che il conferimento dei dati da parte degli utenti non sia obbligatorio, dovendosi assicurare a tutti gli interessati la tutela dei dati conferiti. Infine, quanto al rilievo secondo cui la violazione in oggetto può essere riconducibile ad un mero errore materiale, deve richiamarsi l´art. 3, comma 2, della legge n. 689/1981. Tale norma esclude la responsabilità dell´agente per errore sul fatto solo quando l´errore non sia stato determinato da colpa, circostanza che, nel caso di specie, non è stata dimostrata dalla società;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici se valutata in relazione all´entità del pregiudizio o del pericolo, alle modalità concrete della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere favorevolmente apprezzato il comportamento della società che ha proceduto prontamente all´effettuazione dell´adempimento in precedenza omesso;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, invece, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, devono essere apprezzati in termini di aumento della sanzione gli elementi desumibili dal bilancio d´esercizio della società per l´anno 2009, individuati nel volume d´affari e nell´utile realizzati dalla società;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, considerata di gravità medio-bassa in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTO l´art. 164-bis, comma 4, del Codice che prevede che le sanzioni amministrative di cui al Titolo III, Capo I, del Codice possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che la valutazione delle condizioni economiche del contravventore possa essere condotta a partire dai criteri di classificazione delle imprese indicati nel decreto del ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", considerando imprese di rilevanti dimensioni quelle che superino i parametri ivi indicati;

RILEVATO che l´applicazione della predetta sanzione nei confronti di Trentino Trasporti Esercizio SpA risulterebbe inefficace, in ragione del volume d´affari e del risultato d´esercizio rilevabili dal bilancio dell´anno 2009;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´aumento previsto dall´art. 164-bis, comma 4, del Codice nella misura, ritenuta congrua, pari a euro 25.000,00 (venticinquemila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Trentino Trasporti Esercizio SpA, con sede in Trento, Via Innsbruck n. 65, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 14 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1857052
Data
14/04/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca