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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Eredi Trossello dei Fratelli Trossello C.A.R. s.n.c. -26 maggio 2011 [1859100]

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[doc. web n. 1859100]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Eredi Trossello dei Fratelli Trossello C.A.R. s.n.c.  -26 maggio 2011

Registro deli provvedimenti
n. 208 del 26 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI    

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto amministrativo predisposto dalla Guardia di finanza, Nucleo polizia tributaria di Aosta, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione amministrativa redatto in data 25 giugno 2009, nei confronti della società Eredi Trossello dei Fratelli Trossello C.A.R. s.n.c. (in seguito "Eredi Trossello") , con sede ad Aosta, in Via De Tillier n. 39, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la segnalazione del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Aosta, inviata a codesta Autorità in data 30 luglio 2008, con cui si rilevava la presenza di un sistema di videosorveglianza presso la Gioielleria Eredi Trossello, in assenza dei cartelli contenente l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

CONSIDERATO che il predetto Nucleo, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 9045/53969 formulata da questa Autorità in data 24 aprile 2009, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute in data 25 giugno 2009, dai quali è risultato che la società effettua un trattamento di dati personali tramite un complesso sistema di videosorveglianza, composto di dieci videocamere poste sia all´interno che all´esterno del locale, a fronte del quale non viene resa l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e del Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante il 29 aprile 2004, in vigore all´epoca dei fatti;

VISTO il verbale del 25 giugno 2009, redatto dal Nucleo polizia tributaria, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della l. n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha chiesto che il provvedimento venga annullato, in considerazione della buona fede del titolare del trattamento e, soprattutto, della lievità della violazione posta in essere, dal momento che tutti gli altri adempimenti in materia di protezione dei dati personali sono stati effettuati, quali il rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità previsti per l´adozione di un impianto di videosorveglianza;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa, atteso che la società, come si evince dal verbale di operazioni compiute, ha ammesso di non aver apposto, né all´esterno né all´interno del locale, alcun cartello contenente l´informativa, contravvenendo in tal modo alle disposizioni contenute nell´art. 13 del Codice e nel Provvedimento sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004. I principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, individuati nel suddetto Provvedimento, costituiscono i presupposti del trattamento di dati personali realizzato tramite videosorveglianza e, pertanto, sono diversi dagli adempimenti che il titolare del trattamento deve attuare, tra cui, appunto, la predisposizione di un´informativa che fornisca agli interessati tutti gli elementi indicati nel Codice. Quanto alla buona fede, richiamata dalla società, si osserva che questa può rilevare come causa di esclusione di responsabilità solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all´autore e idoneo ad ingenerare in questi l´incolpevole opinione di liceità del suo agire (Cass. civ. sez. I, n. 1151 dell´11 febbraio 1999), requisiti che non si ravvisano nel caso di specie;

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per mezzo di un sistema di videosorveglianza, senza rendere l´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, tenuto anche conto delle prescrizioni di cui al Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante il 29 aprile 2004;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico non sono connotati da elementi specifici, mentre la modalità concrete della condotta risulta caratterizzata dalla circostanza che il contravventore non aveva reso alcuna informativa;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, la società ha posto in essere tutti gli accorgimenti utili ad eliminare le conseguenze della violazione, provvedendo ad inserire i cartelli con l´informativa;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva che la società, appartenente alla categoria delle micro imprese, risulta per l´anno 2009 avere conseguito un utile;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.000,00 euro (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

alla Società Eredi Trossello dei Fratelli Trossello C.A.R. s.n.c., con sede ad Aosta, in Via De Tillier n. 39, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione frazionandola, in accoglimento alla richiesta di rateizzazione, in 10 rate mensili dell´importo di 1.000,00 euro (mille) i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 26 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1859100
Data
26/05/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca