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Provvedimento del 17 novembre 2011 [1870448]

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[doc. web n. 1870448]

Provvedimento del 17 novembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 323 del 17 novembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 27 giugno 2011 nei confronti di Crif S.p.A., con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Luigi Riccio, ha chiesto la cancellazione dei dati personali che la riguardano, contenuti  nella banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" gestita dalla odierna resistente, relativi ad un´ipoteca giudiziale del 1999 iscritta presso la conservatoria Torino 1, nonché ad una sentenza dichiarativa di fallimento emessa, nel medesimo anno, nei confronti della ricorrente dal Tribunale di Torino, tenuto conto che la procedura fallimentare da cui le predette annotazioni traggono origine risulta chiusa a far data dal 14 novembre 2007; rilevato, in particolare, che la ricorrente, attualmente titolare di una ditta individuale, ha rappresentato il pregiudizio derivante alla sua attività commerciale dalle predette iscrizioni essendole sostanzialmente inibito, nonostante abbia ormai onorato tutte le obbligazioni pendenti, l´accesso al credito; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 luglio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota dell´11 ottobre 2011 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria, datata 20 luglio 2011, con la quale la resistente ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che, nel caso specifico, la banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari", "gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso","si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale dell´interessato"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società ha precisato che i dati riferiti alla ricorrente sono "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti pubbliche di provenienza, come risulta dalle ispezioni ipotecarie" che la stessa ha allegato;

VISTA la nota, pervenuta via e-mail il 27 luglio 2011, con cui la ricorrente ha ribadito le proprie richieste eccependo l´illegittimità della conservazione da parte di soggetti privati, quali Crif S.p.A., di dati che, benché lecitamente consultabili da chiunque per il tramite degli archivi pubblici, sono comunque relativi a "fatti che con il tempo devono essere soggetti ad oblio";

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice; visto che i dati in questione sono trattati nell´ambito dei servizi di informazione commerciale svolti dalla società resistente attraverso l´utilizzo di banche dati diverse da quelle afferenti il sistema di informazioni creditizie;

RILEVATO che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque;

RITENUTA la necessità di disporre, alla luce di ciò, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del citato codice di deontologia, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso da parte di Crif S.p.A. e di ordinare alla società resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso e ordina a Crif S.p.A. di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 17 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1870448
Data
17/11/11

Tipologie

Decisione su ricorso