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Provvedimento del 24 novembre 2011 [1870456]

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[doc. web n. 1870456]

Provvedimento del 24 novembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 442 del 24 novembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 26 settembre 2011 nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con il quale Cassa Mutua di Previdenza ed Assistenza fra il personale dipendente del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MI.P.A.A.F.), rappresentata e difesa dall´avv. Arnaldo Del Vecchio, nel ribadire le istanze già formulate in sede di interpello preventivo e solo parzialmente riscontrate, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano riferiti ad un rapporto di conto corrente bancario a suo tempo intrattenuto con la Banca Nazionale dell´Agricoltura, con particolare riferimento ai dati contenuti "nell´assegno n. 760921(…) tratto sul conto corrente n. (…) acceso presso Banca Nazionale dell´Agricoltura, oggi Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A."; visto che la ricorrente ha, altresì, chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 ottobre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota pervenuta via mail il 21 ottobre 2011 con la quale la banca resistente, nel precisare di avere "già fornito idoneo riscontro all´interessata con missiva del 13.4.2011  nella quale si comunicava l´impossibilità di fornire informazioni circa il beneficiario dell´assegno, stante l´irreperibilità della copia fotostatica del medesimo assegno tratto nel 1994 (…)", ha ribadito "l´impossibilità di reperire alcuna informazione poiché, stante il decorso del termine decennale di prescrizione, non è stato possibile reperire copia del titolo, né le ridette informazioni sono state reperite a livello informatico";

VISTA la nota datata 28 ottobre 2011 con la quale la ricorrente, nel ritenere soddisfacente il riscontro ottenuto dalla resistente, ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento, sottolineando come l´istituto di credito resistente, nelle missive precedenti, si sia limitato ad affermare di non essere in grado di fornire informazioni in ordine all´assegno contestato senza motivare alcunché;

CONSIDERATO che occorre rammentare la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo unico bancario (che consente di ottenere la copia integrale della documentazione bancaria, ivi compresi, ad esempio, dati personali di terzi) e la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultima richiesta l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti dalla documentazione che li contiene e comunicati all´interessato, anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente integrato, nel corso del procedimento, il riscontro fornito a seguito dell´interpello preventivo dell´interessata, precisando di non detenere i dati personali richiesti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 24 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1870456
Data
24/11/11

Tipologie

Decisione su ricorso