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Provvedimento del 1° dicembre 2011 [1870475]

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[doc. web n. 1870475]

Provvedimento del 1° dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 452 del 1° dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 19 ottobre 2011, presentato nei confronti di 4U Servizi S.p.A., con il quale Paolo Gandolfo, nel contestare la ricezione di una comunicazione a carattere promozionale (in favore di Wind S.p.A.) alla propria utenza telefonica fissa da parte della società resistente, ha ribadito le proprie richieste – avanzate ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e rimaste inevase – volte a ottenere la comunicazione dei dati personali che lo riguardano, a conoscere l’origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza di tali dati; rilevato che il ricorrente ha ribadito altresì la richiesta di cancellazione dei dati in questione e la propria opposizione al loro trattamento a fini promozionali/commerciali, chiedendo anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 26 ottobre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 15 novembre 2011 con la quale la resistente, nel fornire risposta alle istanze del ricorrente, ha comunicato di non aver riscontrato da subito le stesse "per un mero disguido imputabile ad una disfunzione interna alla società" ed ha, tra l’altro, confermato "di aver provveduto in data 15/05/2011 alla cancellazione (…) sia dell’utenza telefonica n° (…), sia dei dati personali relativi all’utente contattato (…)" dal database della società;

VISTA la nota datata 17 novembre 2011 con la quale il ricorrente ha ritenuto "soddisfacente" il riscontro fornito dalla società resistente;

RITENUTO, alla luce del riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di 4U Servizi S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di 4U Servizi S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 1° dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1870475
Data
01/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso