g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 17 novembre 2011 [1870488]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1870488]

Provvedimento del 17 novembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 428 del 17 novembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al pervenuto al Garante il 1° luglio 2011, presentato nei confronti di Banca Apulia S.p.A., con il quale Antonio Di Perna e Debora Gramazio, rappresentati e difesi dall´avv. Mario Perugini hanno ribadito l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali contenuti nella documentazione contrattuale e contabile riferita ad un rapporto di conto corrente bancario, cointestato agli stessi, intrattenuto con la citata banca; i ricorrenti hanno chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 luglio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dei ricorrenti, nonché l´ulteriore nota del 4 ottobre 2011 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 25 luglio 2011 con la quale la banca resistente, nel precisare di aver già dato riscontro a gran parte delle richieste formulate dai ricorrenti con nota del 26 maggio 2011, ha ribadito di non poter accogliere però la richiesta di accesso ai dati; ciò, in quanto, a parere della banca resistente, le richieste dei ricorrenti sarebbero "volte più che ad ottenere l´estrapolazione di dati personali riferiti ai soggetti interessati, a richiedere l´acquisizione di una serie di documenti relativi ai rapporti contrattuali intrattenuti con l´Istituto di credito resistente"; pertanto la banca, nel considerare l´istanza dei ricorrenti quale istanza formulata ex art. 119 del Testo Unico Bancario e non quale istanza ex art. 7 del Codice, ha dichiarato di essere disponibile a fornire copia dei documenti contrattuali e contabili richiesti solo dietro la corresponsione delle spese per la riproduzione dei documenti;

VISTO il fax del 27 luglio 2011 con il quale gli interessati hanno ribadito le loro richieste;

RILEVATO che, con riferimento all´esercizio del diritto di accesso ai dati personali l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorchè questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato, peraltro, che, ai sensi dell´art. 10, comma 4 del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa;

CONSIDERATO altresì che il diritto di accesso ai dati personali, così come disciplinato ai sensi dell´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso non avendo la banca resistente fornito un riscontro idoneo ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione ai dati personali riferiti ai ricorrenti non ancora comunicati e contenuti nei documenti contrattuali e contabili riferiti al rapporto di conto corrente in questione; ritenuto pertanto di dover ordinare a Banca Apulia S.p.A. di mettere a disposizione dei ricorrenti, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, le informazioni predette in forma intellegibile entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca Apulia S.p.A. nella misura di euro 400 previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Banca Apulia S.p.A. di comunicare ai ricorrenti i dati contenuti nella documentazione contrattuale e contabile riferita al rapporto di conto corrente intrattenuto con il citato istituto di credito, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 400 euro a carico di Banca Apulia S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 17 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1870488
Data
17/11/11

Tipologie

Decisione su ricorso