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Provvedimento del 17 novembre 2011 [1870518]

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[doc. web n. 1870518]

Provvedimento del 17 novembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 426 del 17 novembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 24 giugno 2011, con il quale Meta S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Osvaldo Pettene), ribadendo l´istanza già precedentemente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (alla quale aveva ricevuto un riscontro ritenuto parziale da parte della citata banca la quale ha sostenuto di essere "tenuta all´osservanza dell´art. 2220 c.c. che impone la conservazione della documentazione contabile e contrattuale, ai soli fini d´archivio, per un periodo di dieci anni"), ha chiesto a Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A di accedere ai dati personali che la riguardano contenuti nella documentazione relativa al citato rapporto bancario con specifico riferimento al periodo intercorrente tra il 5 luglio 1991 ed il 31 dicembre 1993; la società ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° luglio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 4 ottobre 2011 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 18 luglio 2011 con cui la banca resistente, nel ribadire di non poter fornire (in quanto non più in possesso della stessa) le informazioni richieste in riferimento al predetto rapporto bancario, ha specificato che "anche in conformità delle previsioni dell´art. 2220 c.c. la cancellazione dei dati dagli archivi informatici viene effettuata dal (…) Service in modo automatico alla decorrenza dei termini previsti";

VISTA la memoria anticipata via fax il 22 luglio 2011 con cui la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, ritenendo tra l´altro "inattendibile" quanto sostenuto dal titolare del trattamento in relazione al citato e "non meglio specificato (…) Service che in automatico (…) cancellerebbe dagli archivi i dati dei clienti anteriori al decennio (…)"; ciò anche in riferimento a due documenti risalenti nel tempo e prodotti nel 2009 dalla banca in un giudizio civile; vista la successiva comunicazione del 16 novembre 2011 con la quale la ricorrente, oltre ad alcune richieste non riconducibili all´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del Codice, ha ribadito le proprie perplessità in relazione ai riscontri di controparte;

VISTA la nota datata 18 ottobre 2011 con la quale la resistente ha tenuto a precisare che a) "l´attività di conservazione e trattamento dei dati viene attualmente svolta per la Cassa dalla società consortile Intesa Sanpaolo Group Services s.c.p.a. (…) che in forza dei contratti di outsourcing vigenti con la Banca, effettua la gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi e degli applicativi utilizzati dal Gruppo"; b) in ogni caso, "decorsi dieci anni dalla cessazione di un rapporto contrattuale, tutti i dati ad esso associati vengono automaticamente cancellati dagli archivi (…)"; visto che la banca, ad ulteriore sostegno della propria tesi, ha precisato che i due documenti prodotti in giudizio nell´anno 2009 erano allora legittimamente conservati non essendo in quell´anno ancora trascorso il termine decennale di conservazione;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito nel corso del procedimento un riscontro sufficiente alle richieste dell´interessata, completando il riscontro già fornito all´istanza di accesso ex art. 7 e 8 del Codice e dichiarando tra l´altro, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cancellato i dati relativi al rapporto bancario in questione, risalenti al periodo 1991-1993;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento in ragione della sequenza di rapporti intercorsi tra le parti sia prima sia dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 17 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1870518
Data
17/11/11

Tipologie

Decisione su ricorso