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Provvedimento del 17 novembre 2011 [1870535]

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[doc. web n.1870535]

Provvedimento del 17 novembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 427 del 17 novembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 28 giugno 2011, con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Adriana Cimmino), nel lamentare il mancato riscontro all´istanza previamente formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), ha ribadito la richiesta, indirizzata alla Parrocchia di San Giovanni Battista di Gravina di Puglia (BA), volta a far annotare sul registro dei battesimi la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° luglio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 4 ottobre 2011 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione del ricorso;

VISTE le note datate 2 agosto 2011 e 22 settembre 2011 con cui il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, comunicando di aver ricevuto solo una missiva datata 25 luglio 2011 con la quale la Curia Diocesana di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti "si dichiarava disponibile a eseguire la predetta annotazione (…)";

RILEVATO tuttavia che nessun riscontro risulta pervenuto al Garante dalla Parrocchia resistente nè dalla relativa Curia diocesana in ordine alle richieste dell´interessato;

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso e di ordinare, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, alla Parrocchia di San Giovanni Battista di Gravina di Puglia (BA), di provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, ad annotare sul registro dei battesimi la volontà del ricorrente di non appartenere più alla Chiesa cattolica, e di dare conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della Parrocchia resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, alla Parrocchia di San Giovanni Battista di Gravina di Puglia (BA), di provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, ad annotare sul registro dei battesimi la volontà del ricorrente di non appartenere più alla Chiesa cattolica, dando conferma a questa Autorità, entro il medesimo termine, di tale adempimento;

b) determina nella misura di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti nella misura di euro 300 a carico della parrocchia resistente, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 17 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1870535
Data
17/11/11

Tipologie

Decisione su ricorso