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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Casa di cura Villa Domelia s.r.l. - 15 dicembre 2011 [1870857]

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[doc. web n. 1870857]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Casa di cura Villa Domelia s.r.l. - 15 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 483 del 15 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 1° febbraio 2010 nei confronti di Casa di cura Villa Domelia s.r.l., con sede in Roma, via Alessandro Trotter n. 3 per la violazione dell´art. 37, comma 1, lett. b), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che il predetto Comando, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 20001/U datata 16 settembre 2009), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 21 dicembre 2009 dai quali è risultato che la predetta casa di cura effettuava, da epoca anteriore al 1° gennaio 2004, dei trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. b), del Codice, a fronte dei quali aveva provveduto ad eseguire la notificazione al Garante solo in data 13 novembre 2008;

VISTO il verbale n. 7/2010 del 1° febbraio 2010 con cui è stata contestata alla predetta casa di cura la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la casa di cura ha motivato l´applicabilità al caso di specie della disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981 in ragione del fatto che"(…) pur avendo adottato la massima diligenza al fine di conoscere e applicare le norme che regolano la propria attività, si è attenuta all´interpretazione della norma stessa da parte dell´Autorità Garante, così come ufficialmente riportata dall´AIOP (note del 10 maggio 2004 e del 3 marzo 2008)". Inoltre, la contestazione in argomento "(…) non fa riferimento ad alcun documento riferibile alla sottoscritta (casa di cura Villa Domelia) che contenga dati per i quali la norma, comunque interpretata, impone l´invio della notificazione";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, in data 22 febbraio 2011 con cui la casa di cura, ribadendo quanto dedotto nello scritto difensivo, ha precisato che "La buona fede (…) è altresì rilevabile dal fatto che la citata circolare (nota dell´AIOP datata 10 maggio 2004), nell´asserire la non applicabilità degli obblighi previsti dall´art. 37 del Codice, non rappresenta un semplice parere reso dall´associazione di categoria, ma, diversamente, riporta delle indicazioni asseritamente fornite dal Garante. Sul punto si rileva altresì come la Casa di Cura, a fronte dell´ultima circolare del 3 marzo 2008, (…) abbia provveduto tempestivamente alla notifica di cui all´art. 37 del Codice";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. I trattamenti di dati del tipo di quelli posti in essere da casa di cura Villa Domelia s.r.l., così come debitamente accertato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981 dalla Guardia di finanza nel verbale di operazioni compiute, rientrano tra quelli idonei a rivelare lo stato di salute trattati al fine di rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive ai sensi dell´art. 37, comma 1, lett. b), del Codice, così come chiarito con nota dell´Ufficio del Garante, n. 16898, inviata all´AIOP il 10 maggio 2004. Per effetto di  tale circostanza, si osserva come, diversamente da quanto argomentato nel verbale di audizione,  quelle fornite dall´AIOP ai propri associati con la nota del 10 maggio 2004, non sono indicazioni fornite dall´Autorità, ma, evidentemente, solo pareri dell´associazione. Ne consegue che la richiamata disciplina di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981 risulta inapplicabile al caso di specie, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre un elemento positivo (come, ad es., un´assicurazione di liceità da parte della Pubblica Amministrazione) idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza ( Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426). Sul punto si rileva, altresì, come in tema di "buona fede" in materia di illecito amministrativo, è sancito il principio di massima secondo cui "(…) le associazioni di categoria (…) che sono e restano organismi privati (…)" non hanno "(…) il compito di illustrare agli associati il senso della legge, esonerandoli dall´incombenza di verificare personalmente la consistenza dei loro doveri. Non è, pertanto, ravvisabile errore scusabile circa gli adempimenti da assolvere nella ipotesi in cui la inosservanza di tali adempimenti sia determinata da chiarimenti forniti dalle predette associazioni (…)" (Cass. Civ. sez. III del 21 marzo 2001, n. 4015). Peraltro, sempre in riferimento alla scriminante della buona fede, si evidenzia come la casa di cura abbia ottemperato all´obbligo di notificazione solo in data 13 novembre 2008 ovvero più di otto mesi dopo la citata nota del 3 marzo 2008 con la quale l´AIOP ha comunicato ai suoi iscritti l´opportunità di effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice, ciò determinando l´inapplicabilità della citata disciplina di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che l´attività svolta dalla casa di cura configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per il quale doveva essere assolto tempestivamente l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. b), e 38 del Codice;
VISTO l´art. 163 del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con la legge n. 14 del 27 febbraio 2009 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minore rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge (cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054);

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo, dell´intensità dell´elemento psicologico e della modalità concreta della condotta devono essere favorevolmente apprezzati in funzione del fatto che il trasgressore, nel momento in cui veniva svolta l´attività di controllo da parte della Guardia di finanza, aveva già adempiuto, seppur tardivamente, all´obbligo di notificazione;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, si ribadisce quanto asserito al punto a);

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la casa di cura non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva che la società, per l´anno 2010, ha realizzato un consistente valore della produzione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice nella misura del doppio del minimo pari a un importo di euro 20.000,00 (ventimila);

RITENUTO, altresì, di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta, su una testata giornalistica identificata ne " Il Messaggero";

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Casa di cura Villa Domelia s.r.l., con sede in Roma, via Alessandro Trotter n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulla testata giornalistica "Il Messaggero";

INGIUNGE

alla medesima casa di cura di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 15 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli