g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 1° dicembre 2011 [1872165]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1872165]

Provvedimento del 1° dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 454 del 1° dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTE le istanze datate 9 maggio e 20 giugno 2011 inviate a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con le quali XY, ex dipendente di tale società e parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della stessa, ha chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti in una nota di valutazione aziendale per l´anno 2010, nonché i dati che lo riguardano contenuti in una memoria depositata "prima dell´udienza di discussione del 16 febbraio 2011 del giudizio di lavoro n.r.g.c.l. 1242/99";

VISTO il ricorso presentato il 12 luglio 2011 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato, non avendo ricevuto riscontro alle predette istanze, ha ribadito le richieste, chiedendo anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 luglio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 19 ottobre 2011 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 20 settembre e 4 novembre 2011 con le quali la resistente, nel  fornire i dati relativi alla nota di valutazione richiesta, ha rappresentato che gli altri dati richiesti fanno riferimento a "note difensive e conclusive sottoscritte esclusivamente dagli avvocati (…) e depositate nei termini del giudizio di lavoro richiamato dallo stesso ricorrente, note che, per regola processuale, secondo l´art. 429 c.p.c., vengono scambiate con il difensore di controparte (…), il quale dunque ne è in possesso e per esso anche XY";

VISTE le note datate 1° e 23 settembre e 9 e 16, 23 e 24 novembre 2011 con le quali il ricorrente ha insistito nella richiesta formulata;

VISTA la nota datata 21 novembre 2011 con la quale la resistente, nel rappresentare che è il proprio difensore a detenere copia delle memorie depositate nel giudizio di lavoro citato dal ricorrente, ne ha fornito allo stesso copia, ricordando nuovamente che tali memorie sono conosciute dal ricorrente che ha già depositato un ricorso in appello;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice – come già evidenziato più volte dal Garante con precedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti – consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente e attualmente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono, e che tale richiesta, da un lato, non consente all´interessato di chiedere copia integrale di tali documenti, né la conferma circa la loro pregressa esistenza o attestazioni circa la loro avvenuta distruzione e, dall´altro, non importa l´obbligo per il titolare del trattamento di adoperarsi presso terzi per rinvenire dati personali un tempo detenuti ma allo stato non più dallo stesso trattati;

RILEVATO che la resistente ha comunque fornito al ricorrente i dati personali dallo stesso richiesti con il ricorso, peraltro ricomunicandogli anche quelli dallo stesso già conosciuti in quanto depositati in un procedimento giudiziario di cui lo stesso è parte, e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti anche alla luce del riscontro fornito dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 1° dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1872165
Data
01/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso