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Provvedimento del 1° dicembre 2011 [1872195]

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[doc. web n. 1872195]

Provvedimento del 1° dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 456 del 1° dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 4 agosto 2011 nei confronti di Banque PSA Finance S.p.A. con il quale XY s.r.l., nella persona del legale rappresentante KW, rappresentata e difesa dall´avv. Alfonso Cottone, ha ribadito la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati che la riguardano dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., con riferimento ad una segnalazione negativa effettuata in capo alla società ricorrente per ritardi nei pagamenti afferenti un contratto di leasing di un´autovettura giunto a scadenza nel maggio 2010; a parere della società ricorrente tale segnalazione sarebbe illecita in quanto alla scadenza del contratto di leasing, "onorati puntualmente tutti i ratei previsti dal piano di ammortamento", l´autovettura è stata restituita, opzione prevista dal contratto medesimo, senza che ciò potesse comportare alcun addebito di somme a carico dell´utilizzatore, peraltro genericamente indicate come "penalità risarcitoria"; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 agosto 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della società interessata, nonché la nota dell´11 novembre 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 7 settembre 2011, con la quale il titolare del trattamento ha affermato che la società ricorrente, nel momento in cui ha riconsegnato l´autoveicolo presso i locali della concessionaria indicata per la riconsegna, non ha provveduto a sottoscrivere il verbale di stato d´uso come previsto dalle condizioni generali del contratto di leasing ed ha, altresì, precisato che la segnalazione oggetto del ricorso è scaturita dalla richiesta inoltrata all´interessata di corresponsione di una somma che si riteneva dovuta per i danni riscontrati sull´autovettura concessa in leasing; visto che la resistente ha altresì dichiarato che, "al solo fine di dirimere la controversia, ha provveduto a rettificare i dati negativi nei sistemi di informazioni creditizie a carico della XY s.r.l.";

VISTA la nota pervenuta via fax il 20 novembre 2011 con la quale la società ricorrente, nel prendere atto che la resistente ha provveduto a revocare l´iscrizione in Crif S.p.a., si è dichiarata soddisfatta ed ha rinnovato la sola richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito positivo riscontro alle richieste della società interessata nel corso del procedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata e della sequenza di rapporti intercorsi tra le parti sia prima sia dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 1° dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE

De Paoli

Scheda

Doc-Web
1872195
Data
01/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso