g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enteprise Service s.r.l. - 7 settembre 2011 [1872220]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1872220]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enteprise Service s.r.l. - 7 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 324 del 7 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 13 ottobre 2009 nei confronti di Enteprise Service s.r.l., con sede in Ariano Irpino (AV), via Torana n. 152, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione degli artt. 13  e 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che l´Ufficio, a seguito della segnalazione dell´avv. Aldo Crocè pervenuta il 29 gennaio 2009 con cui lamentava la ricezione di numerosi fax di natura promozionale tra i quali uno proveniente dall´utenza telefonica fissa n. 06 87435081 riconducibile a Enterprise Service s.r.l., formulava una richiesta di informazioni, datata 7 aprile 2009 (prot. n. 7844/62937) con cui si invitava la società a fornire elementi utili a conoscere le modalità con cui erano state osservate le disposizioni del Codice in ordine agli obblighi di rendere l´informativa e di raccogliere il consenso dell´interessato ai fini dell´invio di messaggi promozionali via telefax;

VISTA la nota inviata da Enterprise Service s.r.l. con cui la stessa ha dichiarato che i dati utilizzati per l´invio dei fax promozionali, tra cui quello inviato dalla predetta utenza di telefonia fissa, sono raccolti da elenchi pubblici e ha sostenuto di rendere l´informativa agli interessati successivamente all´invio della prima comunicazione e al conferimento dei dati stessi;

VISTO il verbale n. 22293/62937 del 13 ottobre 2009 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione agli artt. 13 e 23, in relazione all´omessa informativa e al mancato consenso degli interessati, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´amministratore della società ha dichiarato che "(…) il numero di fax  - 068743509 - dal quale provengono i messaggi contestati dallo studio legale Crocè non è ad essa assegnato (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in ordine a quanto contestato in quanto il numero telefonico della cui intestazione la società ha contestato la titolarità, e con essa l´effettuazione dell´attività di marketing nei confronti del segnalante, non è quello da cui sono stati inviati i fax oggetto della segnalazione. Pertanto, la società deve considerarsi responsabile dell´illecito trattamento dei dati dell´Avv. Crocè, posto che la stessa ha ammesso, nella nota inviata in risposta alla richiesta di informazione di questo Ufficio, di aver effettuato, unitamente ad altre, una comunicazione promozionale all´interessato omettendo di raccogliere il consenso preventivo, specifico e informato dell´interessato, ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice;

CONSIDERATO che il fax inviato dal numero telefonico di utenza fissa n. 06 87835081 oggetto, tra gli altri, della segnalazione è stato inviato dalla Enterprise Service s.r.l. in data 22 aprile 2008, e dunque prima dell´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, che ha introdotto la sanzione di cui all´art. 162, comma 2-bis, e modificato l´importo della sanzione di cui all´art. 161 del Codice;

CONSIDERATO, quindi, che sulla base degli atti e degli elementi forniti nel corso del procedimento non sussistono elementi per applicare la sanzione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice;

RILEVATO, invece, che la società ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) omettendo di rendere tempestivamente agli interessati l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione antecedente all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, e in vigore all´epoca dei fatti, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione risulta connotata da elementi specifici se valutata in relazione all´entità del pregiudizio o del pericolo e alle modalità concrete della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico, in considerazione del numero cospicuo di segnalazioni pervenute da diversi segnalanti;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, la società non ha prodotto alcuna documentazione dalla quale possa risultare che le conseguenze della violazione sono state eliminate;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, si rileva che nei confronti della società il Garante ha emesso ordinanza di ingiunzione per la medesima violazione in data 7 aprile 2011 e un provvedimento di prescrizione e di divieto in data 22 maggio 2009;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva che la società, relativamente al periodo di imposta del 2008, ha conseguito una perdita d´esercizio;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 9.000,00 (novemila) euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio con riferimento alla violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice;

ORDINA

a Enterprise Service s.r.l., con sede in Ariano Irpino (AV), via Torana n. 152, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 9.000,00 (novemila), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare l´importo di euro 9.000,00 (novemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si precisa che, avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 7 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1872220
Data
07/09/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca