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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di D.E.V.A.S. snc - 15 settembre 2011 [1872226]

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[doc. web n. 1872226]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di  D.E.V.A.S. snc - 15 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 329 del 15 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 1 settembre 2009, nei confronti di D.E.V.A.S. snc di Distante Vincenzo e Venza Vito, già con sede legale in Chiuduno (BG), Via Passerera n. 2/D, e attualmente con sede in Martinengo (BG), Via Gromaglie snc, in persona del legale appresentante pro-tempore, per violazione degli artt. 13 e 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO che, a seguito della segnalazione pervenuta in data 27 maggio 2009 da parte di Inoxveneta che lamentava la ricezione di una comunicazione promozionale indesiderata via e-mail da parte della società D.E.V.A.S., il Dipartimento comunicazioni e reti telematiche formulava una richiesta di informazioni (prot. n. 12255/63812 datata 29 maggio 2009) diretta a conoscere le modalità con cui erano stati raccolti i dati del segnalante, nonché la modalità con cui era stata resa l´informativa e raccolto il consenso ai fini dell´invio dei messaggi promozionali;

VISTA la nota della D.E.V.A.S., datata 10 giugno 2009, con cui la società ha dichiarato di aver raccolto il dato della segnalante dal catalogo on-line della Fiera di Milano, pubblicata sul sito Internet www.expopage.net;

VISTO il verbale n. 18893/63812 del 1 settembre 2009 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, del medesimo Codice, in relazione agli artt. 13 e 23 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha dichiarato che, in calce al messaggio promozionale inviato alla Inoxveneta, era inserita l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, con l´indicazione, tra l´altro, che i dati erano stati tratti da elenchi e servizi di pubblico dominio in Internet. In particolare, l´indirizzo e-mail della segnalante era stato attinto dal sito Internet di Expopage che costituisce un elenco pubblico, conoscibile a tutti. Tale circostanza, secondo la parte, la solleverebbe dal richiedere il consenso dell´interessato, ai sensi dell´art. 24 del Codice;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. L´art. 13 del Codice dispone, infatti, che il titolare fornisca agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali "previamente", ovvero prima che abbiano inizio le operazioni relative al trattamento stesso, a nulla rilevando che tali informazioni vengano rese all´interessato successivamente. Nel caso di specie, inoltre, poiché i dati personali non sono stati raccolti presso l´interessato, l´informativa avrebbe dovuto essere resa al momento della registrazione dei dati stessi, come previsto dall´art. 13, comma 4, del Codice. Quanto, poi, alla richiesta del consenso, si rileva che nel Provvedimento del Garante del 29 maggio 2003 [doc. web n. 29840] è evidenziato come il consenso "da documentare per iscritto, deve essere manifestato liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata rispetto alle diverse finalità […]", debba essere raccolto, prima dell´inoltro dei messaggi, a prescindere dal fatto che i dati relativi agli indirizzi di posta elettronica siano pubblici, perché acquisiti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dalla società, non trovando applicazione la disposizione di cui all´art. 24 del Codice, per il tipo di mezzo utilizzato (e-mail) l´invio dei messaggi promozionali poteva essere effettuata solo previa acquisizione del consenso di cui agli artt. 23 e 130 del Codice;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando comunicazioni promozionali via e-mail, senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, così come introdotto dal D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009, e nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 167, tra le quali quella di cui agli artt. 23 e 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro;

RILEVATO, altresì, che le predette violazioni risultano, allo stato e sulla base degli atti del procedimento, commesse con riferimento all´invio di una e-mail di natura promozionale nei confronti di un unico interessato e che, pertanto, tale circostanza è idonea a configurare uno dei casi di minore gravità previsto dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici se valutata in relazione all´entità del pregiudizio o del pericolo, alle modalità concrete della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, la società ha dichiarato di aver rimosso e/o di essersi adoperata per eliminare le conseguenze della violazione;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, deve rilevarsi che la società è in fallimento dal 18 gennaio 2011;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura del minimo per un importo complessivo di euro 26.000,00 (ventiseimila);

RITENUTO, inoltre, che nel caso di specie ricorrono le condizioni per applicare la diminuzione a due quinti, prevista dall´art. 164-bis del Codice per i casi di minore gravità, nella misura complessiva di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a D.E.V.A.S. di Distante Vincenzo e Venza Vito, già con sede legale in Chiuduno (BG), Via Passerera n. 2/D, e attualmente con sede in Martinengo (BG), Via Gromaglie snc, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice ridotte a due quinti ai sensi dell´art. 164-bis, del medesimo Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 15 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1872226
Data
15/09/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca