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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di F.B. Aurum di Ferrero Wilma e Barathier Sergio s.n.c. - 7 luglio 2011 [1872404]

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[doc. web n. 1872404]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di F.B. Aurum di Ferrero Wilma e Barathier Sergio s.n.c. - 7 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 280 del 7 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto amministrativo predisposto dal Nucleo polizia tributaria della Guardia di finanza di Aosta, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione amministrativa redatto in data 1° luglio 2009, nei confronti della società F.B. Aurum di Ferrero Wilma e Barathier Sergio s.n.c., con sede in Aosta, Via De Tillier n. 12, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la segnalazione del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Aosta, pervenuta a questa Autorità in data 15 settembre 2008, con cui si rilevava la presenza, nei locali dove la F.B. Aurum s.n.c. svolge la propria attività, di un sistema di videosorveglianza, senza che fosse resa agli interessati l´informativa di cui all´art.13 del Codice;

CONSIDERATO che il predetto Nucleo, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 9045/53969 datata 24 aprile 2009) e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto gli accertamenti di cui ai verbali di operazioni compiute entrambi datati 1° luglio 2009, dai quali è risultato che la società effettua un trattamento di dati personali tramite un impianto di videosorveglianza, composto da sette telecamere delle quali sei funzionanti e poste all´interno del locale adibito alla vendita, senza rendere agli interessati l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e del Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante il 29 aprile 2004, in vigore all´epoca dei fatti;

VISTO il verbale del 1° luglio 2009, redatto dal Nucleo polizia tributaria di Aosta, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della l. n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, osservando che "Il titolare e responsabile del trattamento, benché informato telefonicamente, non era presente al momento dell´accesso", ha evidenziato che "(…) i cartelli obbligatori segnalanti l´impianto di videosorveglianza erano applicati alle insegne Swatch (…)" mentre "(…) Gli adempimenti minimi interni non erano invece in quel momento rispettati, in quanto il giorno di accesso dei militari (…) corrispondeva al primo giorno di apertura dopo il periodo di ferie (…)" ragione per la quale, peraltro, "(…) la stessa informativa minima all´interno dei locali non era correttamente posizionata (…)" così come accertato dalla Guardia di finanza. Inoltre, "(…) secondo il principio di liceità la videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell´intento di perseguire fini di tutela di persone e beni (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato poiché gli elementi acquisiti dalla Guardia di finanza ai sensi dell´art. 157 del Codice nell´ambito dell´attività di controllo, nonostante "Il titolare e responsabile del trattamento" non fosse presente, consentono di accertare la violazione secondo quanto previsto dall´art. 13 della legge n. 689/1981. Parimenti, sempre in attuazione di quanto previsto dal predetto art. 13 della legge n. 689/1981, si evidenzia che la Guardia di finanza ha accertato l´assenza delle prescritte informative semplificate già nell´ambito dell´attività di controllo formalizzata con il primo verbale di operazioni compiute redatto nella mattinata del 1° luglio 2009, nel quale, tra l´altro, viene dato atto degli esiti del "(…) sopralluogo eseguito in tutti i locali aziendali (…)". Successivamente, nel verbale di operazioni compiute redatto nel pomeriggio del medesimo giorno, viene ribadito che "(…) all´atto del sopralluogo effettuato durante la mattinata le due informative minime non erano presenti (…)". Risulta, inoltre, inconferente quanto argomentato dalla società in ordine al richiamato principio di liceità che non inerisce gli obblighi afferenti la disciplina dell´informativa agli interessati di cui all´art. 13 del Codice e al punto 3.1 del provvedimento del Garante datato 29 aprile 2004 in vigore all´epoca dei fatti;

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per mezzo di un sistema di videosorveglianza, senza rendere l´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, tenuto anche conto delle prescrizioni di cui al Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante il 29 aprile 2004;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo, dell´intensità dell´elemento psicologico e della modalità concreta della condotta non sono connotati da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, la società ha posto in essere tutti gli accorgimenti utili ad eliminare le conseguenze della violazione, provvedendo ad utilizzare i cartelli con l´informativa;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva che la società, appartenente alla categoria delle piccole imprese, risulta per l´anno 2009 avere conseguito un consistente utile;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.000,00 euro (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

alla società F.B. Aurum di Ferrero Wilma e Barathier Sergio s.n.c., con sede in Aosta, Via De Tillier n. 12, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 7 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1872404
Data
07/07/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca