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Provvedimento del 6 dicembre 2011 [1872442]

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[doc. web n. 1872442]

Provvedimento del 6 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 464 del 6 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTE le istanze ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) inviate in data 20 ottobre 2011 a Credito Bergamasco S.p.A. e Banca d´Italia e ricevute dalle stesse rispettivamente il 25 ottobre 2011 e 28 ottobre 2011, con le quali XY, a seguito dell´iscrizione delle proprie generalità nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.) istituito presso la Banca d´Italia, ne ha chiesto la cancellazione;

VISTO il ricorso al Garante presentato l´8 novembre 2011 nei confronti di Credito Bergamasco S.p.A. e Banca d´Italia con cui XY ha ribadito la richiesta di cancellazione, rilevando che l´avvenuto pagamento dell´assegno, degli oneri accessori e della sanzione stabilita dalla Prefettura non giustificherebbero il permanere dei dati nel predetto archivio C.a.i.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 novembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota, datata 18 novembre 2011, con cui Credito Bergamasco S.p.A., nel comunicare di aver inviato il riscontro alla ricorrente già prima dell´inoltro del ricorso da parte di questa Autorità, ha dichiarato di non aver effettuato alcuna segnalazione nella data indicata dalla ricorrente e ha precisato che, "versando in tema di iscrizione nell´Archivio Sanzioni Amministrative (c.d. "segmento ASA"), la Banca non è soggetto abilitato ad operare (…), atteso che l´iscrizione in detto segmento attiene ad un procedimento attivato (…) dalla Prefettura di Roma";

VISTA la nota del 21 novembre 2011 con la quale Banca d´Italia ha rappresentato di aver fornito riscontro alla ricorrente prima della proposizione del ricorso, precisando di non avere titolo per intervenire sulle segnalazioni effettuate in C.a.i., restando "a carico degli enti segnalanti la responsabilità dell´esattezza dei dati trasmessi"; vista la successiva memoria depositata il 2 dicembre 2011 con la quale Banca d´Italia ha ribadito le proprie posizioni;

RILEVATO che il ricorso ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice può essere proposto solo dopo che sia decorso il termine di quindici giorni dalla data di ricezione da parte dei titolari del trattamento degli interpelli preventivi contenenti le medesime richieste poi fatte valere con lo stesso (cfr., in particolare, l´art. 146, comma 2, del Codice);

RILEVATO che, nel caso di specie, tale termine non risulta essere decorso prima della presentazione del ricorso all´Autorità e rilevato comunque che i due titolari del trattamento hanno fornito riscontro alla richiesta dell´interessata;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 6 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1872442
Data
06/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso