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Provvedimento del 6 dicembre 2011 [1872740]

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[doc. web n. 1872740]

Provvedimento del 6 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 467 del 6 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante l´11 ottobre 2011 nei confronti di KW S.p.A. con il quale XY, dipendente della resistente, ha ribadito la richiesta, già avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano relativi alla valutazione della "performance relativamente all´anno 2007"; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 ottobre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 18 novembre 2011 con la quale la resistente ha comunicato al ricorrente i dati personali che lo riguardano inseriti nella "scheda di valutazione delle prestazioni" relativa al 2007;

VISTA la nota inviata via e-mail in data 25 novembre 2011 con la quale il ricorrente ha preso atto del riscontro fornito e ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, alla luce dell´idoneo riscontro fornito dalla resistente seppure dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di KW S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di KW S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 6 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1872740
Data
06/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso