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Provvedimento del 6 dicembre 2011 [1872957]

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[doc. web n. 1872957]

Provvedimento del 6 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 469 del 6 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 19 luglio 2011 nei confronti di BancaSai S.p.A. e Banca d´Italia con cui XY, a seguito dell´iscrizione delle proprie generalità nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.) istituito presso la Banca d´Italia per aver emesso assegni in assenza di autorizzazione, ha ribadito la richiesta di cancellazione di tali dati, avanzata in precedenza all´istituto di credito, dichiarando di non aver ricevuto al proprio indirizzo di residenza alcuna comunicazione circa il recesso da parte dell´istituto di credito dal contratto di conto corrente e della revoca a operare sul medesimo conto; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 luglio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 25 ottobre 2011 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 9 agosto 2011 e la memoria depositata il 12 settembre 2011, con cui Banca d´Italia ha rappresentato di aver fornito riscontro al ricorrente prima della proposizione del ricorso, precisando di non avere titolo per intervenire sulle segnalazioni effettuate in C.a.i., restando "a carico degli enti segnalanti la responsabilità dell´esattezza dei dati trasmessi";

VISTA la nota datata 8 settembre 2011 con la quale BancaSai S.p.A. ha sostenuto la liceità della segnalazione effettuata, dichiarando di aver "correttamente informato il sig. XY, con due lettere raccomandate (del 21.12.2010 e del 07.03.2011), dell´avvenuto recesso del contratto di conto corrente e del conseguente blocco di tutti i mezzi di pagamento" e di aver pertanto segnalato il nominativo del ricorrente nell´archivio C.a.i., quando "successivamente alle suddette comunicazioni", il ricorrente ha emesso un assegno in assenza di autorizzazione;

VISTA la nota del 2 novembre 2011 con la quale il ricorrente (rappresentato e difeso dagli avvocati F.P. Legnante e G. Mele) ha ribadito la richiesta di cancellazione, rappresentando nuovamente di non aver ricevuto le comunicazioni che la banca dichiara di avergli inviato;

VISTE le note inviate da BancaSai S.p.A. in data 4 novembre e 1° dicembre 2011 con le quali l´istituto di credito, nel far pervenire copia delle comunicazioni inoltrate al ricorrente e dell´indirizzo utilizzato, ha rappresentato che i dati personali del ricorrente non sono più iscritti nell´archivio C.a.i.;

RILEVATO che, alla luce della documentazione in atti, risulta che il nominativo del ricorrente non è più contenuto nell´archivio C.a.i. e ritenuto pertanto, alla luce di ciò, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso proposto;

RITENUTO di dover dichiarare compensate le spese tra le parti alla luce della peculiarità della vicenda e del decorso termine di conservazione dei dati nell´archivio C.a.i.;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 6 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1872957
Data
06/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso