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Provvedimento del 6 dicembre 2011 [1872967]

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[doc. web n. 1872967]

Provvedimento del 6 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 470 del 6 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato l´11 ottobre 2011 nei confronti di Crif S.p.A. e di Santander Consumer Bank S.p.A., con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Carlotta Canal) ha ribadito le richieste, già avanzate con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), volte a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano relative a due crediti ceduti dopo alcuni ritardi, successivamente regolarizzati, nel pagamento di alcune rate di due finanziamenti sottoscritti con Santander Consumer Bank S.p.A.; rilevato che il ricorrente sostiene, in particolare, l´illegittimità del trattamento derivante dalla mancata ricezione del preavviso di imminente registrazione  dei dati previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); considerato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 ottobre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata in data 27 ottobre 2011 con cui Crif S.p.A. ha precisato che "si limita a ricevere e rendere visibili dati "oggettivi" relativi alle richieste e rapporti di credito, nella stessa forma e contenuto in cui (…) sono inviati dagli enti partecipanti", aggiungendo altresì che il preavviso di imminente registrazione dei dati ai s.i.c. "deve essere fornito esclusivamente dagli enti partecipanti"; la società resistente ha comunque rappresentato di aver provveduto ad attivare, successivamente alla richiesta di cancellazione da parte del ricorrente, un procedimento di verifica con l´ente partecipante all´esito del quale l´ente medesimo "ha confermato la correttezza delle informazioni registrate nel SIC di Crif" precisando di aver provveduto a fornire il preavviso in questione; rilevato che Crif S.p.A. ha infine sostenuto la legittima conservazione delle informazioni creditizie di tipo negativo che risultano tuttora registrate nel s.i.c., non essendo ancora decorso dalla regolarizzazione (marzo 2010) il termine di 24 mesi previsto dall´art. 6, comma 2, lett. b), del Codice Deontologico per le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi superiori a due rate o mesi, successivamente regolarizzati;

VISTA la nota inviata via fax in data 31 ottobre 2011 con cui Santander Consumer Bank S.p.A., richiamandosi a quanto già dichiarato in diverse note inviate al ricorrente prima della proposizione del ricorso, ha dichiarato di aver inviato, in data 5 settembre 2008 e 22 dicembre 2008, le dovute comunicazioni contenenti il "preavviso" di imminente registrazione dei dati presso i s.i.c. previsto dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta e ha allegato "copia delle evidenze del (…) sistema informatico che hanno allora tracciato l´invio dei suddetti avvisi, contraddistinto dal codice PSO ("postel")";

VISTA la nota datata 2 novembre 2011 con la quale il ricorrente non ha ritenuto soddisfacente il riscontro delle controparti sostenendo in particolare che Santander Consumer Bank  S.p.A. non avrebbe fornito prova dell´inoltro delle lettere di preavviso;

VISTA la memoria inviata via fax il 3 novembre 2011 con la quale Santander Consumer Bank S.p.A. ha ribadito di avere inoltrato i preavvisi di iscrizione (di cui ha inoltrato copia) e quindi di aver comunicato lecitamente le informazioni relative al ricorrente a Crif S.p.A.;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.A. e Crif S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo oggetto del ricorso non potendosi ritenere che il trattamento sia stato effettuato in violazione di legge essendo emersi dall´istruttoria elementi sufficienti a dimostrare il rispetto da parte delle resistenti della disposizione dell´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta sui s.i.c., avendo Santander Consumer Bank S.p.A. attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto ad inviare all´interessato, prima di procedere all´iscrizione nel s.i.c., il preavviso di imminente registrazione di cui ha peraltro prodotto copia e considerando anche che la disposizione in oggetto non prevede, allo stato, particolari modalità di invio dell´avviso di questione; tenuto altresì conto, che, nel caso in esame, non risulta decorso il termine previsto dal codice di deontologia e buona condotta di settore (di cui all´art. 6, comma 2, lett. b)) il quale prevede che le informazioni creditizie di tipo negativo possano essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a 24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.A.e di Crif S.p.A.;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 6 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
DE Paoli

Scheda

Doc-Web
1872967
Data
06/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso