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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Pagineit srl - 7 settembre 2011 [1873609]

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[doc. web n. 1873609]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Pagineit srl - 7 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 321 del 7 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATI i rapporti dell´Ufficio del Garante predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativi ai verbali di contestazione per violazione amministrativa redatti in data 25 agosto 2009 nei confronti di Pagineit srl, con sede in Ponte San Giovanni (PG) Via della Valtiera n. 227, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che, a seguito di numerose segnalazioni con le quali veniva lamentata la ricezione di fax di natura promozionale da parte di Pagineit srl e, in alcuni casi, la comunicazione dell´avvenuto inserimento del nominativo della società destinataria nei database con la fattura del servizio asseritamente reso, il Dipartimento comunicazioni e reti telematiche formulava, per ciascuna di queste, una richiesta di informazioni al fine di conoscere le modalità con cui erano stati raccolti i dati degli interessati e le modalità con cui era stata resa l´informativa e raccolto il consenso ai fini dell´invio dei messaggi promozionali, come richiesto dagli artt. 13 e 130 del Codice;

VISTE le note con cui Pagineit srl ha fornito riscontro alle suddette richieste di informazioni, dichiarando di aver acquistato i database con i nominativi degli interessati da Telextra e RDInformatica ritenendo, pertanto, di poterli utilizzare per l´invio di materiale pubblicitario;

PRESO ATTO dell´accertamento ispettivo compiuto dal Nucleo privacy della Guardia di finanza in data 12 febbraio 2009 in esecuzione della richiesta di informazioni formulata dall´Ufficio ai sensi dell´art. 157 del Codice (prot. n. 28376/58107 del 30 dicembre 2008);

VISTI i verbali n. 18472/60632, 18470/61390, 18473/61551, 18475/58107, 18477/60695, 18476/61560, 18469/60147, 18468/62219, 18478/62181 del 25 agosto 2009, notificati in data 1 settembre 2009, con cui sono state contestate a Pagineit srl le violazioni previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 del medesimo Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che dai citati rapporti non risultano effettuati i pagamenti;

PRESO ATTO del Provvedimento adottato dal Garante il 22 maggio 2009 nei confronti di Pagineit srl, ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. b) e dell´art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, con cui è stato dichiarato illecito il trattamento dei dati effettuato dalla società e le è stato, altresì, vietato di effettuare ulteriori invii, senza che risulti documentata l´acquisizione del consenso preventivo, specifico ed informato degli interessati, ai sensi dell´art. 130 del Codice;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 689/81 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO, pertanto, che la società Pagineit ha utilizzato i dati dei segnalanti per l´invio di messaggi promozionali via fax, senza aver raccolto il preventivo consenso e aver reso l´informativa ai sensi degli artt. 13 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione risulta connotata da elementi specifici se valutata in relazione all´entità del pregiudizio o del pericolo, alle modalità concrete della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico, in considerazione del numero cospicuo di fax promozionali inviati in assenza dell´informativa e delle segnalazioni pervenute;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, la società non ha partecipato al procedimento sanzionatorio mediante l´invio di scritti difensivi e documenti che permettano di accertare che le conseguenze della violazione sono state eliminate;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, si rileva che il Garante ha emesso nei confronti della società un provvedimento di prescrizione e di divieto;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, non si ravvisano elementi determinanti al riguardo;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 9.000,00 (novemila) per ciascuna delle violazioni (n. 9) commesse, per un totale di 81.000,00 euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Pagineit srl, con sede in Ponte San Giovanni (PG), Via della Valtiera n. 227, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 81.000,00 (ottantunomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 81.000,00 (ottantunomila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 7 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1873609
Data
07/09/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca