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Provvedimento del 15 dicembre 2011 [1873889]

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[doc. web n. 1873889]

Provvedimento del 15 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 480 del 15 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 4 agosto 2011, presentato da XY nei confronti di Aria S.p.A., con cui il ricorrente, nel reiterare le richieste già avanzate nell´istanza di cui agli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha chiesto, relativamente ad un contratto di erogazione di servizi Internet che l´interessato afferma non essersi "mai perfezionato", di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile del trattamento; il ricorrente ha inoltre manifestato la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei propri dati a fini di comunicazione commerciale, chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 agosto 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro in ordine alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 9 novembre 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 19 settembre 2011, con cui Aria S.p.A. ha fornito riscontro alle richieste avanzate dall´interessato, dichiarando, tra l´altro, di impegnarsi a non trattare i dati del sig. XY ai fini di comunicazione commerciale;

VISTA la nota, datata 19 settembre 2011, con cui il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ricevuto, ne ha rilevato la tardività ribadendo la richiesta di liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota, datata 24 ottobre 2011, con cui l´interessato ha rappresentato di aver ricevuto, successivamente alla dichiarazione con cui Aria S.p.A. registrava l´opposizione del medesimo al trattamento dei suoi dati per finalità di comunicazione commerciale, una telefonata da parte di un´addetta di tale società finalizzata allo svolgimento di ricerche sulla soddisfazione della clientela;

VISTA la nota, datata 21 novembre 2011, con cui la società resistente, relativamente a quanto lamentato dal ricorrente, ha rappresentato che "erroneamente per un puro disguido interno, condizionato anche dalle tempistiche di aggiornamento dei software, il nome del sig. XY è stato involontariamente comunicato alla società di servizi" che cura i contatti con la clientela; la società ha tuttavia confermato "l´avvenuta rimozione definitiva del nominativo del sig. XY dai suoi sistemi" assicurando che "in futuro non si verificheranno ulteriori disguidi di tal genere";

VISTA la nota, inviata via e-mail il 21 novembre 2011, con cui il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito da Aria S.p.A., ha ribadito la richiesta volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, avendo la resistente fornito adeguato riscontro alle istanze del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto a rimuovere il nominativo del ricorrente dalla lista delle persone contattabili a fini di promozione commerciale;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Aria S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 15 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1873889
Data
15/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso