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Provvedimento del 10 novembre 2011 [1875333]

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[doc. web n. 1875333]

Provvedimento del 10 novembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 414 del 10 novembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 29 agosto 2011 nei confronti del Comune di KW con il quale XY (rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Avolio e Alessandra Schileo), dirigente presso il Comune resistente, nel lamentare l´avvenuta comunicazione dell´informazione relativa alla sua assenza "per malattia" dal luogo di lavoro da parte di un membro della Giunta comunale in un´intervista resa ad un organo di stampa che ha poi riportato la notizia in un articolo del 30 luglio 2011, si è opposta all´ulteriore comunicazione e diffusione dei dati relativi alla sua salute e alle cause di assenza dal lavoro, ritenendo illecite tali operazioni di trattamento; rilevato che la ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 agosto 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro in ordine alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota pervenuta via fax il 22 settembre 2011 con la quale il Comune resistente, nel rappresentare che "il Comune di KW non dispone di alcun potere di controllo sugli organi di stampa né sulle notizie dai medesimi riportate", ha fatto presente che il medesimo organo di stampa citato dalla ricorrente nel ricorso aveva già diffuso il dato in questione in un articolo del 14 giugno 2011 "nell´ambito di un´intervista resa dagli stessi legali della ricorrente"; ciò, ad avviso della resistente, comproverebbe "la circostanza che il Comune di KW non ha mai diffuso alcuna informazione in ordine alla notizia riguardante l´assenza della dott.ssa XY per causa di malattia, essendo il locale quotidiano (…) già a conoscenza di tale notizia (…), tanto che nell´articolo di stampa incriminato, nel contesto dell´intervista resa dall´Assessore del personale (…) il dato riferito alla assenza della dott.ssa XY per causa di malattia (…) non è riportato tra virgolette, mentre invece è virgolettata la restante parte dell´intervista"; rilevato che comunque l´ente resistente ha dichiarato che i dati personali relativi alla ricorrente saranno trattati "conformemente alla normativa vigente (…) senza consentire alcuna divulgazione/diffusione" dei medesimi;

VISTE le note del 21 e 28 settembre 2011 con le quali la ricorrente ha rappresentato che il dato relativo alla sua assenza per malattia è stato nuovamente pubblicato sul quotidiano nell´ambito di un´intervista rilasciata dal Sindaco del Comune il 14 settembre 2011 e che lo stesso, insieme all´indicazione delle visite fiscali ricevute dalla ricorrente durante la sua assenza dal lavoro, è stato oggetto di diffusione direttamente ad opera del Comune resistente attraverso il suo sito internet dove è stata pubblicata una risposta ad un´interrogazione di un Consigliere comunale;

VISTA la nota del 4 ottobre 2011 con cui l´ente resistente ha comunicato di aver provveduto ad eliminare "la Risposta all´interrogazione (…) dal sito web del Comune di KW in data 3 ottobre 2011, non appena (…) venuti a conoscenza" della memoria di controparte;

RILEVATO che il ricorso è stato proposto nei confronti dell´amministrazione comunale e che lo stesso non prende dunque in considerazione il trattamento dei dati effettuato, ai sensi degli artt. 136 e ss. del Codice, dal quotidiano che ha riportato le informazioni relative all´interessata alla luce di vicende che risultano aver destato l´interesse della comunità locale presso la quale opera la stessa;

RILEVATO che, alla luce della documentazione in atti, il Comune resistente (in persona del sindaco e dell´assessore competente) – il quale non risulta aver comunicato in modo illecito i dati personali della ricorrente al quotidiano che, già al corrente dello stato di salute dell´interessata (reso noto dalla stessa per mezzo dei suoi legali in un´intervista precedentemente rilasciata), lo ha successivamente trattato per le finalità di cui all´art. 136 del Codice – risulta però aver diffuso i dati personali relativi all´assenza per malattia dell´interessata, nell´ambito della propria attività di documentazione istituzionale, attraverso il proprio sito internet, senza adottare le dovute precauzioni in ordine a quanto disposto dagli artt. 65, comma 5, e 22, comma 8, del Codice;

RILEVATO che il medesimo ente resistente risulta aver già provveduto ad eliminare tali informazioni dal sito internet nel quale erano state pubblicate e che lo stesso ha dichiarato di voler evitare qualsiasi ulteriore "divulgazione/diffusione" dei medesimi dati;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, in ordine all´opposizione al trattamento manifestata dalla ricorrente;

RILEVATO tuttavia che, in ordine alla predetta diffusione dei dati tramite il sito internet, l´Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento per verificare i presupposti per l´applicazione delle sanzioni amministrative di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell´ente resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del Comune di KW, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 10 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1875333
Data
10/11/11

Tipologie

Decisione su ricorso