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Provvedimento del 15 dicembre 2011 [1876472]

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[doc. web n. 1876472]

Provvedimento del 15 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 475 del 15 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 28 giugno 2011 da XY a We-Overstock di Bernhard Schneck, con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere  comunicati; visto che il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 agosto 2011 nei confronti di We-Overstock di Bernhard Schneck, con il quale XY, nel sostenere di non aver ricevuto dal titolare del trattamento un riscontro adeguato, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 agosto 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 17 ottobre 2011 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail in data 11 novembre 2011 con la quale il titolare del trattamento, nel precisare che l´interessato "si è iscritto alla newsletter del sito planet49.it in data 3 agosto 2010 con il consenso di ricevere pubblicità da parte di terzi", ha affermato di avere acquisito l´indirizzo di posta elettronica del medesimo "dall´agenzia del Sig. Giuseppe Catalano"; visto che nella medesima nota il titolare del trattamento ha inoltre dichiarato di avere cancellato l´indirizzo e-mail del ricorrente dal proprio database "in data 4 agosto 2011", come peraltro già rappresentato diverse volte all´interessato medesimo;

VISTA la nota pervenuta via e-mail in data 2 dicembre 2011 con la quale il ricorrente ha lamentato di avere ricevuto un´ulteriore comunicazione promozionale al proprio indirizzo di posta elettronica ancora in data 30 agosto 2011 ( di cui ha allegato copia) e, quindi, successivamente al 4 agosto 2011, data dell´asserita cancellazione dal database della controparte;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 5 dicembre 2011 con la quale il titolare del trattamento, nell´affermare che effettivamente in data 30 agosto 2011 è stata inviata una mail al ricorrente a causa di un "problema tecnico", ha dichiarato che successivamente nessun´altra comunicazione è stata inviata all´interessato e che l´indirizzo di posta elettronica dello stesso "è stato cancellato dai nostri sistemi";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di We-Overstock di Bernhard Schneck nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di We-Overstock di Bernhard Schneck, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 15 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti  

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1876472
Data
15/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso