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Ordinanza di ingiunzione nei confronti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - 29 settembre 2011 [1876493]

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[doc. web n. 1876493]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti dell´Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - 29 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 354 del 29 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il foglio n. 26293/66329 del 30 novembre 2009 col quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 158 del d.lgs. n.196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice"), l´effettuazione di un accertamento ispettivo nei confronti dell´Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), al fine di acquisire informazioni in merito ai trattamenti di dati personali effettuati da tale soggetto pubblico con riferimento al Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) ed eseguire verifiche sugli adempimenti previsti dal Codice in ordine a tali trattamenti;

ESAMINATI gli atti relativi agli accertamenti ispettivi effettuati dall´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali ex art. 158 del Codice nei giorni 1, 2 e 10 dicembre 2009, il verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 28 dicembre 2009 nei confronti dell´AGEA, in persona del rappresentate legale pro-tempore, ai sensi dell´art. 162, comma 2-bis, del Codice, per la violazione delle disposizioni di cui all´art. 33 del medesimo Codice, e le ulteriori informazioni fornite dall´Agenzia con nota n. UMU/263 del 26 febbraio 2010 e n. UMU.2010/774 del 15 aprile 2010, che qui si intendono integralmente richiamati;

RILEVATO che l´AGEA non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita);

RILEVATO che l´attività svolta dall´AGEA, per le motivazioni indicate nel richiamato verbale di contestazione per violazione amministrativa datato 28 dicembre 2009, configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per il quale dovevano essere assolti gli obblighi di cui all´art. 33 e ss. del Codice;

RILEVATO, dalle informazioni e dai documenti acquisiti in sede di accertamento, che l´AGEA, alla data di effettuazione delle operazioni ispettive, non aveva provveduto alla designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali effettuati dall´Agenzia con le modalità indicate dall´art. 30, comma 2, del Codice, ad eccezione degli incaricati della gestione amministrativa del personale dell´Agenzia, né aveva predisposto il Documento programmatico sulla sicurezza;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con la legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce la violazione delle misure indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

PRESO ATTO del positivo comportamento complessivo dell´AGEA nel corso dell´accertamento nonché della condotta tenuta successivamente alla rilevazione della violazione in questione, consistita nella tempestiva adozione delle prescritte misure minime di sicurezza;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione se, da un lato, non risulta connotata da elementi specifici sotto il profilo dell´intensità dell´elemento psicologico, dall´altro, in relazione alle modalità concrete della condotta e all´entità del danno o del pericolo arrecato, deve essere valutata in termini di aumento della sanzione. Ciò, tenendo conto che le omissioni oggetto di contestazione:

- sono state poste in essere da un ente pubblico di rilevanti dimensioni, dotato di un´articolata struttura organizzativa;

- hanno riguardato anche i trattamenti di dati personali effettuati attraverso il sistema Sian, che raccoglie tutte le informazioni concernenti il comparto agricolo e rurale e che è utilizzato da tutte le amministrazioni centrali e locali interessate a tale settore (circa 4 milioni di soggetti censiti e più di 13.000 utenti);

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere favorevolmente apprezzato il comportamento dell´agenzia che ha proceduto prontamente all´effettuazione degli adempimenti in precedenza omessi, rimuovendo le cause della violazione contestata;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, non si rilevano elementi specifici idonei ad incidere sulla quantificazione della sanzione, attesa la natura di ente di diritto pubblico dell´AGEA;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, considerata di gravità media in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 40.000,00 (quarantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

all´Agenzia per le erogazioni in agricoltura, con sede in Roma, via Palestro n. 81, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis del Codice, come determinata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima agenzia di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 29 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1876493
Data
29/09/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca