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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Jenius Communication sas - 29 settembre 2011 [1876506]

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[doc. web n. 1876506]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Jenius Communication sas - 29 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 355 del 29 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 1 settembre 2009, nei confronti di Jenius Communication sas di Genovese Marco, con sede in Giavera del Montello (TV), Via Europa n. 108, in persona del legale appresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTA la segnalazione pervenuta in data 3 marzo 2009 da parte di Scala Reale srl che lamentava la ricezione di una comunicazione promozionale indesiderata via e-mail da parte della società Jenius Communication;

VISTI gli atti dell´istruttoria effettuata dal Dipartimento comunicazioni e reti telematiche;

VISTO il verbale n. 18885/62650 del 1 settembre 2009 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis del medesimo Codice, in relazione all´art. 23 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha dichiarato che la comunicazione promozionale "è stata inviata a causa di un errore commesso da un mio collaboratore";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato in quanto la disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, non è applicabile al caso di specie, atteso che non è stato fornito alcun elemento positivo, estraneo all´autore della violazione, idoneo a ingenerare nell´agente l´incolpevole opinione di liceità del suo agire (Cass. Civ., Sez. I 11 febbraio 1999 n. 1151);

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando una comunicazione promozionale via e-mail, in carenza di un consenso validamente acquisito ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, così come introdotto dal D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009, e nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 167, tra le quali quella di cui agli artt. 23 e 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro;

RILEVATO, altresì, che le predette violazioni risultano, allo stato e sulla base degli atti del procedimento, commesse con riferimento all´invio di una sola e-mail di natura promozionale nei confronti di un unico interessato e che, pertanto, tale circostanza è idonea a configurare uno dei casi di minore gravità previsto dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici se valutata in relazione all´entità del pregiudizio o del pericolo, alle modalità concrete della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, la società ha dichiarato di aver eliminato l´e-mail dal database aziendale;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, si rileva che la società risulta cancellata dal Registro delle imprese in data 11 gennaio 2011;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura del minimo per un importo complessivo di euro 20.000,00 (ventimila);

RITENUTO, inoltre, che nel caso di specie ricorrono le condizioni per applicare la diminuzione a due quinti, prevista dall´art. 164-bis del Codice per i casi di minore gravità, nella misura di euro 8.000,00 (ottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a Genovese Marco, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della Jenius Communication sas, con sede in Giavera del Montello (TV), Via Europa n. 108 (cancellata dal Registro delle imprese in data 11 gennaio 2011), di pagare la somma complessiva di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice ridotta a due quinti ai sensi dell´art. 164-bis, del medesimo Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

allo stesso di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 29 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1876506
Data
29/09/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca